Indennizzi INAIL e rivalutazione delle prestazioni economiche al 30 giugno 2021
A dicembre 2020 il Ministero del lavoro ha comunicato le nuove retribuzioni per il calcolo delle prestazioni Inail nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
I parametri aggiornati, in vigore dal 1° luglio 2020, sono frutto della rivalutazione che l’Inail compie annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo fornite dall’Istat, che per il 2020 è pari allo 0.50%.
I danni fisici permanenti conseguenza di infortuni o malattie professionali, vengono risarciti dall’Inail laddove sia riconosciuta una percentuale superiore al 5% (fino a tale percentuale sono considerati in franchigia e non ottengono riconoscimenti economici). Al di sopra di questa percentuale sono due le modalità di calcolo:
– Per le menomazioni tra il 6% e il 15% è riconosciuto un indennizzo in unica soluzione, il cui importo è determinato sulla base di una specifica tabella prevista dalla normativa vigente. Due gli elementi da considerare: la percentuale di danno e l’età del lavoratore.
– Per le menomazioni a partire dal 16% è prevista la costituzione di una rendita a pagamento mensile che indennizza sia il danno biologico, ovvero il danno alla salute, sia quello patrimoniale, cioè la capacità di produrre reddito lavorativo.
La rendita è quindi costituita dalla somma di due quote distinte. La prima è determinata in base ad un’ulteriore tabella nella quale a ogni percentuale di danno corrisponde un determinato importo annuo.
Nella seconda, relativa al danno patrimoniale, assume rilievo la retribuzione del lavoratore e questa è stata oggetto di rivalutazione a partire dal 1° luglio 2020 nella misura dello 0,5%.
Ricordiamo che la rivalutazione decorre dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il calcolo della rendita è comunque vincolato a dei minimali e dei massimali stabiliti dalla normativa di legge a cui viene ricondotta la retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno precedente l’evento assicurato.
Di seguito i nuovi importi di riferimento delle retribuzioni per il calcolo delle rendite:
– Settore industria: con effetto dall’1/7/2020, i limiti retributivi minimo e massimo sono stati adeguati rispettivamente a 16.636,20 euro e a 30.985,80 euro.
– Settore marittimo: valgono i medesimi limiti, ad eccezione di alcune figure (comandanti, capi macchinisti, ufficiali) per le quali si applica un diverso massimale.
– Settore agricoltura: per i lavoratori assunti a tempo determinato si fa riferimento a una retribuzione convenzionale, rivalutata dall’1/07/2020 a 25.106,52 euro. Per i lavoratori a tempo indeterminato si applicano gli stessi minimali e massimali del settore industria. Per i lavoratori autonomi si applica una retribuzione convenzionale pari a 16.636,20.
Anche le prestazioni Inail non collegate alla retribuzione sono soggette alle rivalutazioni annuali, da luglio 2020 pari allo 0,5%, tra le quali:
– L’assegno una tantum in caso di morte per infortunio o malattia professionale, noto anche come “assegno funerario”, rivalutato nella misura di 10.050,00 euro (importo precedente 10.000,00 euro);
– L’assegno per l’assistenza personale continuativa, per capirci l’indennità di accompagnamento dell’Inail, ammonta a 547,75 euro (importo precedente 545,02 euro);
– L’importo dell’assegno di incollocabilità, erogato quando il lavoratore non può essere collocato al lavoro, passa a 263,37 euro (importo precedente 262,06 euro).
Le rivalutazioni valgono per le prestazioni economiche già in pagamento e limitatamente alle rendite costituite dall’Inail prima dell’1 gennaio 2019. L’Istituto provvede d’ufficio, dopo qualche mese, alle operazioni di conguaglio degli arretrati maturati.