Infortunio durante il tragitto casa-lavoro. Cosa fare?
Gabriella, lavoratrice dipendente, ha subito un incidente stradale mentre, con la propria automobile, si recava al lavoro. L’Inail ha respinto il caso, poiché il sinistro si è verificato in un tratto stradale che costituiva una deviazione dal normale percorso tra casa e luogo di lavoro.
Gabriella si è quindi rivolta a noi del Patronato ACLI. Il primo aspetto da verificare è che l’utilizzo della propria auto sia effettivamente necessario. Nel caso in questione, tale circostanza era confermata dal fatto che non erano disponibili mezzi pubblici che collegavano l’abitazione e il luogo di lavoro.
Approfondita ulteriormente la situazione, è stato riscontrato che il motivo della deviazione - opportunamente documentato – era dovuto all’esigenza familiare di portare i figli a scuola. Pertanto è stata presentata opposizione e a seguito del nostro intervento, Gabriella ha ottenuto il riconoscimento del suo caso con la conseguente erogazione delle prestazioni previste per gli infortuni.
Ma vediamo quali sono le situazioni in cui si può parlare d’infortunio in itinere tutelato dall’Inail:
1. L’infortunio che avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
2. L’infortunio che avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, nel caso in cui il lavoratore abbia più rapporti di lavoro.
3. L’infortunio che avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Non esiste una definizione univoca di “normale percorso”. Con tale espressione si deve intendere l’itinerario giustificato dalle condizioni di viabilità e distanza ragionevole, normalmente percorso dal lavoratore, quindi con situazioni valutabili caso per caso. Tuttavia, la tutela Inail interviene anche quando la deviazione dal percorso normale sia necessaria, nello specifico:
– Per cause di forza maggiore. Ad esempio, l’impraticabilità della strada solitamente percorsa per lavori in corso o per eventi particolari come una frana.
– Per l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Come nel caso in cui sia necessario prestare soccorso a persone coinvolte in un incidente stradale.
– Per esigenze improrogabili ed essenziali. Un caso può essere la necessità di accompagnare i figli minori a scuola (la situazione di Gabriella!) o di accudire i genitori non autosufficienti.
In caso di mancati riconoscimenti di infortuni in itinere, il modo migliore per risolvere la problematica in via amministrativa è quella di rivolgersi a un Patronato ACLI, dove operatori esperti potranno valutare in maniera approfondita il caso specifico e offrire l’assistenza e la tutela medico-legale necessarie.