Iva per la nuova casa: detrazione sul binario morto
Binario morto per la detrazione al 50% dell’Iva pagata sugli acquisti dei fabbricati ad uso abitativo. A partire infatti dal periodo d’imposta 2018, e con effetto, quindi, dalle dichiarazioni 2019, il beneficio rimasto valido relativamente ai rogiti stipulati nell’arco del biennio 2016-17 (dichiarazioni 17-18) l’anno scorso non è stato prorogato.
Il mercato immobiliare italiano, colonna per definizione della nostra “identità” economica (cioè la casa, il mattone) perde insomma – per lo meno indirettamente – uno dei suoi tanti tasselli incentivanti, oltretutto in un’annualità, quella del 2018, in cui i dati delle compravendite andate a buon fine nel settore abitativo hanno registrato un trend in crescita rispetto al 2017.
Si trattava in sostanza di un bonus valido per gli acquisti di fabbricati destinati a una funzione abitativa, purché nuovi e appartenenti alla classe energetica A o B. La detrazione non era pertanto limitata all’Iva pagata in occasione dell’acquisto dell’abitazione principale, ma di fatto interessava le cessioni dei fabbricati residenziali in genere, sia prime che seconde o terze case.
Era però fondamentale che la cessione avvenisse da parte di un’impresa costruttrice o ristrutturatrice e non da un privato, dopodiché le tempistiche della detrazione sarebbero coincise con quelle dei normali bonus al 50-65 per cento che già conosciamo, vale a dire sarebbe stata goduta nell’arco di un decennio e quindi suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
Le dichiarazioni del 2018 – redditi 2017 – sono state quindi le ultime con le quali i contribuenti hanno potuto iniziare a detrarre la prima quota del 50% dell’Iva versata sulle compravendite rogitate fino alla data spartiacque del 31 dicembre 2017. Al contrario, già un acquisto rogitato di 1° gennaio 2018 non sarà più detraibile nelle dichiarazioni 2019.
Ipotizziamo però il caso di un contribuente che abbia acquistato casa nel 2017 (quindi in un anno per il quale la detrazione era ancora pienamente valida), ma che per distrazione si fosse dimenticato di detrarre nel Modello 730 del 2018 la prima rata del bonus. Questo contribuente potrebbe non solo presentare la dichiarazione 2019 cominciando a far valere il bonus dalla seconda rata, ma potrebbe anche presentare un Modello REDDITI integrativo per recuperare la prima rata spettante, ma non goduta, relativa alla dichiarazione precedente.