La revisione dei postumi di infortuni e malattie professionali
Malattia professionale e infortunio sul lavoro possono incorrere nel corso della carriera di tutti i lavoratori.
Purtroppo può succedere che queste situazioni generino non solo un danno immediato, tale da non consentire di lavorare, ma anche dei postumi permanenti.
Questi casi sono soggetti al sistema d’indennizzo gestito dall’Inail, che prevede:
– franchigia per i postumi fino al 5%, ovvero riconoscimento del danno ma senza risarcimento
– liquidazione in capitale per i postumi tra il 6% e il 15%, cioè indennizzo una tantum
– costituzione di una rendita mensile per i postumi pari o superiori al 16%
Considerata la naturale possibilità che tali postumi, nel corso del tempo, subiscano delle variazioni, la normativa ha previsto il sistema delle cosiddette “revisioni”.
La logica fondante è quella di adeguare il risarcimento alle reali condizioni del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale. La revisione può essere avviata dall’Inail (revisione attiva) o su iniziativa del lavoratore stesso (revisione passiva).
La legge stabilisce dei termini perentori, validi sia per l’Inail che per l’assicurato, entro i quali attivare il procedimento di revisione:
– per gli infortuni, entro 10 anni dalla decorrenza della rendita o dalla data dell’infortunio, in caso di liquidazione in capitale o di danno inferiore al 6%;
– per le malattie professionali, entro i 15 anni dalla decorrenza della rendita o dalla data della denuncia, in caso di liquidazione in capitale o di danno inferiore al 6%.
Costituiscono eccezione le malattie neoplastiche, la silicosi, l’asbestosi e le malattie infettive, per le quali la revisione può avvenire senza alcun termine, ma con cadenze quinquennali dalla precedente.
Nell’ambito dei termini stabiliti – decennale per gli infortuni e quindicennale per le malattie professionali – sono previste delle scadenze precise, valide sia in caso di revisione disposta dall’Inail sia in caso di aggravamento richiesto dal lavoratore:
– per gli infortuni sono possibili sei revisioni nel decennio. Una volta l’anno per i primi quattro anni, purché tra una revisione e l’altra intercorra almeno un anno. Successivamente, la revisione è possibile alla scadenza del settimo anno e infine alla scadenza del decimo anno;
– per le malattie professionali, la revisione può avvenire una volta all’anno e vale sempre la regola che tra una revisione e l’altra debba trascorrere almeno un anno.
La domanda di revisione attivata dal lavoratore deve essere corredata da un certificato medico attestante il peggioramento e l’indicazione della percentuale richiesta. Per questo motivo è fondamentale l’intervento del medico-legale del Patronato ACLI che, valutata la situazione, redige il certificato secondo le modalità richieste.
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FONTE: PATRONATO ACLI