Maternità e passaggio da full time a part time: quale indennità spetta?
Michela, una lavoratrice in procinto di diventare mamma, scrive al Patronato ACLI per chiedere alcuni chiarimenti in merito all’indennità di maternità a cui avrà diritto.
D: Buongiorno, sono Michela, una lavoratrice attualmente full-time. A seguito di una mia recente richiesta mi è stato concesso il part-time che partirà da aprile 2021. Avendo una gravidanza a rischio mi trovo costretta a chiedere un’interdizione anticipata. Percepirò stipendio da full-time o da part-time?
R: Gentile Michela, l’indennità di maternità viene calcolata sulla paga del mese precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo. Nel caso in cui sia stata già concordata una riduzione dell’orario, ma sia intervenuta prima la maternità, la riduzione dell’orario avrà effetto una volta terminata l’astensione obbligatoria.
Anche in caso di anticipo per maternità a rischio il calcolo viene fatto allo stesso modo.
L’INPS pertanto pagherà un’indennità riparametrata sull’80% dello stipendio del full-time e continuerà a farlo fino al termine dell’astensione obbligatoria.
Oltre alla quota INPS potrebbe aver diritto anche ad un’integrazione da parte del datore di lavoro. Verifichi sul suo contratto collettivo se le spetta.
Per una consulenza più approfondita può rivolgersi alla sede del Patronato Acli più vicina a casa sua o fissare un appuntamento.