Modello Redditi: ultima chance 30 novembre
Tempo un mese e la stagione dichiarativa 2020 potrà dirsi chiusa. Entro il 30 novembre vanno infatti compilati e trasmessi i Modelli REDDITI 2020 (ex Unico) da parte non solo dei dipendenti o pensionati che, pur essendo tenuti a dichiarare, hanno mancato l’appuntamento col Modello 730, ma anche da parte di tutta una serie di contribuenti – persone fisiche e non – la cui unica dichiarazione trasmissibile è appunto il REDDITI. Parliamo in primis delle partite Iva, ma anche degli enti commerciali e non commerciali o delle società di capitali, o anche semplicemente di quei contribuenti (persone fisiche) che pur non essendo partite Iva hanno comunque da dichiarare solo alcune tipologie di introiti quali ad esempio i compensi da prestazioni occasionali o magari dei redditi da locazione.
Quindi per l’esattezza, entro il 30 novembre:
- chi ha percepito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
- chi ha percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA
- chi ha percepito redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 del 730
- chi ha percepito plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società
- chi ha percepito redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario
- chi deve presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta)
- chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti…
dovrà inviare il proprio modello (per via telematica) usufruendo dei servizi Entratel e Fisconline accessibili tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure affidandosi agli uffici di un intermediario abilitato come CAF ACLI (contattabile anche attraverso il nuovo servizio online).
Non solo le suddette categorie di contribuenti sono chiamate alla spedizione del modello, ma, eventualmente, anche:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati;
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori dipendenti il cui sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non lo sono state nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Ma non solo, c’è anche un altro aspetto da rammentare, quello dei modelli integrativi. La scadenza del 30/11 chiama infatti a raccolta un’ulteriore tipologia di contribuenti, cioè coloro che, pur avendo presentato il 730/2020, si sono poi accorti di aver commesso degli errori la cui rettifica comporterebbe o un minor credito o un maggior debito. Vengono chiamati in gergo tecnico “errori a favore” appunto perché il contribuente, commettendoli nella compilazione del 730 originario, ne ha ricavato un beneficio non dovuto, tradotto in sintesi in un credito più alto o un debito più basso del reale. È il caso ad esempio di chi, titolare di diverse CU 2020, possa averne magari dimenticata qualcuna, e di conseguenza il reddito complessivo che sarà risultato dal suo 730 non rispecchia (perché più basso) quello totalizzato realmente nell’arco del 2019. Un altro esempio potrebbe essere quello di qualche detrazione applicata nel 730 che in realtà non spettava, e che dunque potrà essere corretta presentando il REDDITI integrativo.
Nel caso dei contribuenti non abilitati ai servizi telematici, che dunque si affidano a commercialisti o CAF, l’intermediario competente è tenuto a rilasciare l’impegno a presentare – appunto per via telematica – i dati in essa contenuti. Per finire, l’intermediario stesso sarà tenuto, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, a rilasciare, unitamente all’originale del modello, una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Tale comunicazione diverrà quindi per il contribuente la prova dell’avvenuta consegna del modello. Potrebbe però capitare che una volta inviata la dichiarazione, il sistema dell’Agenzia la scarti per la presenza di dati non corretti o non richiesti, oppure perché trasmessa più volte. In casi del genere le Entrate notificheranno lo scarto all’intermediario abilitato, con la possibilità di inviare nuovamente il modello in modo corretto entro cinque giorni dalla notifica.