730/21 per i deceduti: rimborso più rapido agli eredi
Novità sostanziale introdotta dal 2020 – e che ovviamente prosegue anche quest’anno – è la possibilità di presentare il Modello 730 per conto dei contribuenti deceduti. Fino al 2019, infatti, la dichiarazione per conto di persone decedute era possibile solo tramite il Modello REDDITI (ex Unico), col risultato per altro scomodo di dover aspettare tempi molto lunghi laddove al de cuius, e di riflesso all’erede dichiarante, spettasse un rimborso.
A partire invece dallo scorso anno, l’inclusione degli eredi nella cerchia del 730 ha facilitato la procedura della dichiarazione a nome dei defunti. Per il 2021 ovviamente il riferimento è all’anno d’imposta 2020, per soggetti cioè deceduti o nel 2020 o comunque entro il 30 settembre 2021.
Modello 730 eredi: quando si può fare?
Va da sé, però, che debbono anche sussistere le condizioni fondamentali che rendono possibile la presentazione del Modello 730, ossia la persona deceduta doveva trovarsi in una situazione contributiva/reddituale o lavorativa tale che le avrebbe permesso di rientrare in quelle tipologie di contribuenti per le quali è appunto ammesso l’utilizzo del 730. Tanto per capirci: un figlio erede che volesse presentare il 730 per conto di un genitore che avesse al suo attivo unicamente redditi da lavoro autonomo non potrebbe farlo. Per utilizzare allora il 730, occorre che il contribuente deceduto si trovasse già di suo nelle condizioni idonee a questo modello, cioè che abbia percepito nel corso del 2020 redditi da lavoro dipendente, pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come co.co.co. e contratti di lavoro a progetto, ed eventualmente altre tipologie dichiarabili con lo stesso Modello 730:
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (ad esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Modello 730 eredi: versamento o rimborso?
C’è poi la questione del versamento dell’imposta dovuta o viceversa del rimborso spettante. In caso di versamento bisogna distinguere se il decesso è avvenuto entro o dopo il 28 febbraio 2021: nel primo caso vanno infatti rispettati i termini ordinari, vale a dire il 30 giugno 2021 ovvero il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; nella seconda ipotesi scatta invece uno slittamento di sei mesi, che sposta la scadenza dei termini al 30 dicembre 2021 ovvero al 30 gennaio 2022 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Ovviamente, affidandosi a CAF ACLI Service Roma, anche la procedura di versamento sarà ricompresa nell’assistenza fiscale, perché i nostri esperti trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate l’F24 legato al 730 da cui sarà scaturito il debito, oppure, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine, lo consegneranno in forma cartacea (già compilato) al contribuente affinché provveda al pagamento presso una banca, le Poste o uno sportello dell’Agenzia Riscossione.
Se invece dalla dichiarazione dovesse emerge un credito, allora il rimborso verrà effettuato direttamente dall’amministrazione finanziaria, esattamente come avviene già adesso per i 730 trasmessi senza sostituto. Se il contribuente avrà dunque fornito le coordinate del suo conto corrente (codice Iban), il rimborso verrà accreditato su di esso, altrimenti, in assenza di Iban, l’erogazione avverrà tramite titoli di credito emessi da Poste italiane.