Assegno Unico 2023; il 28 febbraio scade il termine per il rinnovo Isee
Entro il 28 febbraio va rinnovato l’ISEE per evitare poi da marzo di ricevere un Assegno Unico in formato ridotto al minimo sindacale. L’assegno, introdotto dal 1° marzo 2022, sta quindi compiendo il suo primo giro di boa, ragion per cui è bene farsi trovare pronti con la DSU ISEE rinnovata (per il cui calcolo potete contattare CAF ACLI Service Roma), in assenza della quale l’importo mensile non verrebbe perso ma “retrocesso” al suo livello minimo, quello appunto previsto nel caso in cui non sia disponibile l’esatto indicatore economico del nucleo familiare beneficiario.
Assegno Unico 2023: perché serve l’ISEE
Salvo alcuni casi particolari segnalati dall’INPS (li elenchiamo più avanti), il rinnovo dell’ISEE è di fatto il solo adempimento da osservare per garantirsi la piena continuità dell’assegno fra le due annualità 2022 e 23: coloro infatti che già l’hanno percepito nel 2022 (non importa a decorrere da quale mese) devono solo (ri)calcolare il loro ISEE 2023, sulla cui base l’INPS erogherà a partire da marzo l’importo effettivo spettante a quel determinato nucleo. Tutti gli ISEE scadono infatti il 31 dicembre, e ciò implica che a partire dal 1° gennaio di ogni anno chiunque voglia mantenere un certo beneficio o contributo economico calibrato in funzione dell’ISEE – assegno compreso – deve rinnovare l’indicatore. Coloro invece che non ne hanno usufruito nel 2022, e che dovessero quindi trovarsi a chiedere l’Assegno Unico per la prima volta, dovranno ovviamente rispettare la trafila completa non solo dell’ISEE ma anche della domanda vera e propria da trasmettere all’INPS.
Assegno Unico 2023: ISEE entro il 28 febbraio
Il perché della necessità di rinnovare l’ISEE è presto detto: l’Assegno Unico prevede infatti un’erogazione stratificata (a “scaglioni” verrebbe da dire), cioè sono previsti diversi importi mensili che aumentano o diminuiscono a seconda della fascia economica stabilita dall’ISEE (lo “scaglione” appunto) nella quale si colloca una certa famiglia con uno, due, tre o più figli, maggiorenni o minorenni, disabili e non. Per dirla in breve, se hai un ISEE che va da 0 a 100 ti spetta X, oppure con un ISEE da 101 a 200 ti spetta Y e via dicendo. Resta pur fermo che l’Assegno spetta a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche, ma se la famiglia non calcola il proprio ISEE – di qui la ragione di presentarlo entro il 28 febbraio, in tempo per l’inizio della seconda annualità di assegno – avrà diritto al valore minimo fisso di 50 euro, lo stesso che spetta ai nuclei con ISEE al di sopra dei 40.000 euro.
Assegno Unico 2023: ISEE dopo il 30 giugno
In ogni caso, se non si dovesse fare in tempo entro fine mese, resterà comunque valida la possibilità di calcolare l’ISEE 2023 entro il 30 giugno, e solo a quel punto si potranno ricevere gli arretrati parametrati sulla base dell’indicatore economico. Se ad esempio una famiglia presentasse l’ISEE a maggio, e da quell’ISEE uscisse fuori il diritto a un assegno mensile di 175 euro, quella famiglia, dopo aver ricevuto a marzo e aprile (quindi prima dell’ISEE) le quote mensili minime pari a 50 euro, a partire da maggio comincerebbe a ricevere l’assegno pieno realmente spettante, e inoltre avrebbe anche diritto alle due quote eccedenti di 125 euro relative ai mesi di marzo e aprile (50 già ricevuti + 125 non ricevuti = 175). La terza ipotesi è quella di presentare l’ISEE dopo il 30 giugno, cosa che permetterebbe di ricevere l’assegno reale solo a decorrere dal mese in cui si sarà presentato l’ISEE, quindi senza la possibilità di ottenere le quote eccedenti dei mesi arretrati.
Assegno Unico 2023: quando va rinnovata la domanda
Infine, come accennavamo, vi sono dei casi particolari in cui il solo rinnovo dell’ISEE non basta per continuare a percepire l’Assegno Unico, ma si dovrà appunto rinnovarne anche la domanda. Per l’esattezza non si tratterà di compilare e trasmettere ex novo una seconda istanza, ma aggiornare quella già trasmessa nel 2022 e ciò dovrà essere fatto dai nuclei già percettori di Assegno nel 2022 in cui nel frattempo si siano verificati uno o più eventi come:
- la nascita di nuovi figli;
- una variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- una variazione dei criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- una variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
FONTE CAF ACLI