Assegno unico; i titoli di soggiorno necessari per gli stranieri extracomunitari
L’inps ha fornito nuovi chiarimenti sui titoli e le condizioni di accesso all’assegno unico per gli stranieri non europei, cioè extracomunitari. Con il messaggio n. 2951/2022 si sono, infatti, rese note i titoli di soggiorno validi ai fini della concessione dell’assegno unico agli stranieri. Il beneficio spetta agli extracomunitari titolari di permesso di lavoro subordinato o stagionale di durata almeno semestrale, assistenza ai minori (per ragioni sanitarie), protezione speciale e casi speciali. Sono fuori, i titolari di permesso di «attesa occupazione», «tirocinio e formazione professionale» o permesso «studio»
I requisiti
I requisiti di cittadinanza e soggiorno con cui i cittadini extra UE possono ottenere l’assegno unico per i figli a carico sono i seguenti:
- possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi;
- possesso di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
Inoltre sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
A chi non spetta
Non possono essere inclusi come beneficiari dell’assegno, i titolari dei permessi: attesa occupazione; tirocinio e formazione professionale; studio ; studenti / tirocinanti / alunni Residenza elettiva; visite, affari, turismo.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere ritenuta valida – ha spiegato l’Inps – la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
Regno Unito
Per quanto riguarda i cittadini britannici, facendo seguito agli accordi che hanno regolato la cd. «Brexit» l’Inps aggiunge, che quest’ultimi residenti in Italia al 31 dicembre 2020 sono equiparati ai cittadini comunitari. Quindi nei loro confronti non è necessario verificare la presenza dei titoli di soggiorno illustrati in precedenza. Invece verso i cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentano istanza di assegno unico e universale, si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
FONTE INPS