Barriere architettoniche: il bonus “triplica” fino al 2025
Il Bonus barriere architettoniche non solo non lascia – e nemmeno raddoppia – ma addirittura triplica. Avrebbe dovuto durare solo un anno, e invece l’ultima Legge di Bilancio l’ha prorogato per altri tre. La detrazione al 75% sulla rimozione delle barriere architettoniche, introdotta infatti dalla scorsa manovra unicamente per il 2022 (la decadenza era dunque prevista dopo il 31/12/22), potrà essere applicata anche per gli anni 2023, 2024 e 2025. Quindi, chi nel 2022 ha sostenuto spese per interventi di questo tipo, inizierà a detrarli nella dichiarazione di quest’anno (Modello 730 o REDDITI 2023 per cui è possibile prenotarsi presso CAF ACLI Service Roma); per chi invece le sosterrà nel 2023, 24 o 25, il bonus scatterà materialmente con le rispettive dichiarazioni presentate nel 2024, 25 e 26.
Bonus 75% barriere architettoniche: durata di 5 anni
L’impostazione è la stessa dei bonus classici che già conosciamo, ad esempio il 50 o 65 per cento sulle opere di ristrutturazione o risparmio energetico: vale a dire una detrazione “longeva” che non si esaurisce tutta e subito, ma viene appunto dilazionata lungo un arco di tempo pluriennale. Nel caso però dei citati bonus 50/65%, l’arco pluriennale è decisamente più lungo perché si tratta di una decade, mentre per il 75% sulla rimozione delle barriere architettoniche il legislatore ne ha previsti la metà, quindi una durata di cinque anni, lungo i quali – come di consueto accade per tutti i bonus-casa – la detrazione verrà suddivisa in altrettante rate di pari importo.
Per l’esattezza, quando lo scorso anno la Legge di Bilancio 2022 lo ha introdotto, non si trattava di un bonus totalmente nuovo, dato che la detrazione fiscale sui lavori di abbattimento delle barriere architettoniche esisteva di fatto già da prima, ricompresa però nel pacchetto complessivo del bonus 50% sui lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici (prorogato fino al 31 dicembre 2024) entro un massimale di spesa pari a 96.000 euro. Quindi in buona sostanza il legislatore del 2022 ha “isolato”, per così dire, le spese di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche, premiandole con un bonus ad hoc del 75%, che adesso è stato appunto prorogato per un triennio.
Bonus 75% barriere architettoniche: massimali di spesa differenziati
Ma c’è dell’altro, perché a parte la durata più breve (5 anni invece di 10) e l’aliquota più alta (75% invece che 50%), il legislatore aveva introdotto un’ulteriore differenza rispetto al bonus ristrutturazioni, prevedendo cioè, in base alla tipologia di fabbricato, tre diversi massimali di spesa su cui calcolare la quota detraibile del 75%. Più precisamente questi:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
- 40mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità;
- 30mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.
Bonus 75% barriere architettoniche: cessione o sconto io fattura come alternative
Resta fermo che il contribuente potrebbe comunque scegliere le due soluzioni alternative alla detrazione, vale a dire:
- optare per la cessione del credito ad altri soggetti (familiari o istituti di credito);
- oppure scegliere lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi.
A parte il prolungamento triennale del bonus, l’altra modifica normativa introdotta dalla manovra 2023 riguarda i lavori di portata condominiale, per i quali “in sede di assemblea è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio”.
Bonus 75% barriere architettoniche anche su automazione degli impianti
Come spiega l’Agenzia delle Entrate sulla rivista online FiscoOggi.it “il bonus spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito”. Inoltre, aggiunge l’Agenzia, “per essere ammessi all’agevolazione fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (Dm 236/1989)”.
FONTE CAF ACLI