Bonus Facciate: può essere salvo senza bonifico
L’attestazione del pagamento e della corretta contabilizzazione dei ricavi, rilasciata dalla ditta che ha realizzato i lavori di rifacimento della facciata è comunque valida in alternativa al bonifico parlante ai fini della fruizione della detrazione Bonus Facciate. Si tratta però di una modalità ammessa in via eccezionale nel caso in cui non sia possibile ripetere correttamente il bonifico. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 214 del 14 febbraio 2023.
Il problema è stato posto da una signora che ha domandato se esiste una via d’uscita al “mero errore” compiuto al momento del pagamento per degli interventi di restauro e tinteggiatura (eseguiti e pagati nel 2021, ndr) delle facciate esterne di un immobile di cui è proprietaria al 50%. La spesa è stata infatti saldata tramite un bonifico ordinario anziché “parlante” (quello che ci vorrebbe ai fini della detrazione), seppur completo di tutti i riferimenti normativamente necessari.
Per sanare allora la dimenticanza l’impresa esecutrice, nel 2022, ha rilasciato alla signora una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto pagamento e la corretta imputazione del ricavo nella propria contabilità nel periodo di imposta 2021, quando il Bonus Facciate era applicato ancora al 90%. La contribuente chiede allora se, come avviene per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, tale attestazione, in mancanza del bonifico parlante, possa consentire ugualmente di accedere alla seconda rata del Bonus Facciate nel nuovo 730/2023 (per la cui elaborazione è già possibile prenotarsi con CAF ACLI Service Roma).
La risposta dell’Agenzia è positiva, nel senso che la signora non perderà l’agevolazione. L’Agenzia ricorda brevemente che la detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate esterne è stata introdotta in primis dalla legge di bilancio 2020 per le spese sostenute negli anni 20 e 21, ed è stata poi prorogata – ma in forma ridotta al 60% – dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022, dopodiché dal 1° gennaio 2023 è decaduta.
L’Agenzia, da parte sua, nella Circolare n. 2/2020 prevedeva che il pagamento dei lavori dovesse essere effettuato con bonifico “parlante” dal quale risultasse la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico. Specificava, inoltre, che banche, poste e gli altri istituti autorizzati a prestare servizi di pagamento debbano applicare, all’atto dell’accredito dei pagamenti in questione, la ritenuta d’acconto prevista. In un’altra Circolare – la n. 28/2022 – veniva poi scritto che l’incompleta compilazione del bonifico, tale da pregiudicare il rispetto da parte di banche e poste dell’obbligo di operare la ritenuta d’imposta, avrebbe impedito l’accesso al beneficio, salvo ripetizione del pagamento con bonifico correttamente emesso.
È pur vero però, conclude l’Agenzia, che “se per errore non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, il bonus non è perso se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la ditta dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale modalità non va tuttavia intesa come una alternativa al pagamento mediante bonifico parlante ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto al corretto comportamento che il contribuente, in termini ordinari, deve tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale”.
FONTE: FISCOOGGI.IT