Canone Tv; scadenza al 31 gennaio sia per esenzione che per pagamento
Il canone Rai è una imposta che deve essere pagata dal detentore di uno o più apparecchi televisivi presenti nella propria residenza o in differente abitazione. Questa imposta non tiene in considerazione il concreto utilizzo dello strumento nel corso dell’anno.
Anche per il 2023 l’importo del canone televisivo ammonta a 90 € e va pagato direttamente con addebito nella bolletta elettrica. Sarà suddiviso in 10 rate da 9€ nelle bollette della luce che vanno da gennaio a ottobre. L’addebito varia in funzione della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica, quindi:
- 9 € sulle bollette mensili;
- 18 € sulle bollette bimestrali.
Il 31 gennaio 2023 è una data da cerchiare in rosso sia per l’esenzione che per il pagamento.
Canone Tv: a chi spetta l’esenzione
Il canone Rai non va pagato in due casi
- nel caso di assenza della tv o comunque di altri “apparecchi preposti alla ricezione di radioaudizioni televisive” nell’abitazione dove il nucleo risiede;
- l’altro caso è il compimento nell’anno specifico (in tal caso quindi il 2023) dei 75 anni di età. Questa condizione però deve essere associata anche a un altro requisito: la presenza di un reddito annuo non superiore a 8.000 euro percepito da chi richiede l’esenzione (più eventualmente quello del coniuge o del soggetto unito civilmente) e senza che vi siano ulteriori conviventi titolari di un reddito proprio, ad esempio un figlio o dei fratelli, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.
Canone TV: ci pensa CAF ACLI Service Roma
Sia per l’esenzione che per il pagamento noi del CAF ACLI Service Roma ti assistiamo:
- per inviare l’istanza di esenzione (come alternativa c’è l’invio tramite raccomandata senza busta allegando un documento di riconoscimento all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino);
- per elaborare il Modello F24 per il versamento dell’imposta (in rata trimestrale, semestrale o annuale).
Canone TV: quanto dura l’esenzione?
Nei casi di non possesso della tv, se l’istanza di non addebito sulla bolletta viene appunto trasmessa entro il 31 gennaio, l’esenzione avrà una copertura annuale su tutto il 2023. Ma deve essere rinnovata anche per l’anno successivo se il non possesso della tv dovesse permanere; se invece l’istanza fosse trasmessa dopo il 31/01 (e comunque non oltre il 30 giugno 2023) avrebbe a quel punto una validità circoscritta al secondo semestre luglio-dicembre: quindi in parole povere, pur avendo i requisiti per essere esentato su tutti e 12 i mesi, se il contribuente non trasmette l’istanza entro il 31 gennaio, ricevere lo stesso l’addebito del canone fino alla mensilità di giugno 2023.
Per gli over 75 il discorso cambia. Il 31 gennaio rappresenta una scadenza oggettiva, basata sul compimento dei 75 anni entro quella data. Se invece il compimento del 75° anno dovesse cadere successivamente, e per l’esattezza tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2023, si avrà diritto all’agevolazione solo a partire dal secondo semestre 2023. Inoltre, per gli over 75 la regola sulla validità temporale dell’esenzione funziona esattamente al contrario rispetto a quella dei non possessori di tv: cioè se dopo il primo anno le condizioni di esenzione permangono – quindi se il reddito sommato dei due coniugi o del solo contribuente over 75 si mantiene entro gli 8.000 euro – si può continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.
FONTE CAF ACLI