Coniugi con due residenze: stop IMU solo su una casa
Per capire facciamo un passo indietro. Com’è noto, ai fini dell’IMU, viene definito “abitazione principale” l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare non solo dimorano abitualmente, ma al tempo stesso risiedono anagraficamente (cioè non serve abitarci e basta, ma bisogna anche registrarvi la residenza presso il Comune), circostanza che appunto garantisce la totale esenzione dal pagamento del tributo, a meno che il fabbricato non sia classificato in una delle cosiddette categorie catastali “signorili”, ovvero quelle di maggior pregio: A/1, A/8 e A/9, che in ogni caso fruiscono di una tassazione di favore con aliquota allo 0,5%.
Ebbene, la legge IMU ha previsto sinora che se i coniugi avessero stabilito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, l’esenzione per l’abitazione principale sarebbe spettata per un solo immobile. Fin qui tutto ok. Il problema interpretativo sorgeva però nel caso dei coniugi con dimore e residenze distinte in Comuni altrettanto distinti. Su questa particolare casistica il MEF, nella Circolare 3/2012, interveniva affermando che in caso di coniugi con residenza in due immobili diversi, si sarebbe potuta applicare la doppia esenzione qualora le case non fossero situate nello stesso Comune.
A questo orientamento, però, si è opposto negli anni quello più restrittivo della Corte di Cassazione che in diverse sentenze ha avuto modo di ribadire che nel caso di residenze e dimore distinte, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale (e, quindi, nessuno dei due meritevole di esenzione IMU) se i Comuni delle abitazioni sono diversi.
Di conseguenza, l’intervento, seppur tardivo, del legislatore nel collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2022, ha il chiaro scopo di porre la parola “fine” a questa lunga controversia. Come si dice, tagliando la testa al toro, il nuovo assetto normativo esclude a priori la distinzione delle due casistiche eliminando il dubbio alla radice e disincentivando al tempo stesso quei coniugi che volessero eludere il Fisco stabilendo fittiziamente le due residenze in Comuni diversi, ottenendo così la duplice esenzione.
Quindi, in fin dei conti, viene disposto che se i coniugi stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, l’esenzione ai fini IMU sull’abitazione principale varrà in ogni caso soltanto su uno solo dei due immobili riconducibili a ciascun coniuge, sia se gli immobili sono situati nel medesimo territorio comunale, sia se si trovano in Comuni diversi.