Il Decreto Sostegni non dimentica le APS
Il primo decreto del Governo-Draghi restituisce misure di sostegno anche per il Terzo settore, e rilancia a
maggio la scadenza per adeguare gli statuti. Le proposte costruite e promosse dalle Acli, e presentate al Governo in collaborazione con le altre reti dal Forum del Terzo Settore, hanno dunque trovato, ancora una volta, opportuno riscontro, anche se non pienamente e non tutte
Vediamo i contenuti di queste misure, rinviando ad una nota da emanare nei prossimi giorni il dettaglio di
quelle a valenza più generale.
FONDO PER IL SOSTEGNO STRAORDINARIO
Rifinanziato con ulteriori 100 milioni il fondo straordinario istituito dal decreto legge n. 137/2020, in favore delle Aps, Odv e Onlus. Ricordiamo che la dotazione iniziale del Fondo era di 70 milioni di euro, cui ora si aggiunge lo stanziamento previsto dal decreto sostegni. La misura erogativa è destinata alle associazioni prive di partita Iva, e si pone in termini alternativi alla percezione del contributo a fondo perduto (sostegno, indennizzo o ristoro che dir si voglia) disposto per gli operatori economici, ivi inclusi gli enti non commerciali che svolgono anche un’attività commerciale, a fronte del calo del trenta per cento del fatturato (v. in appresso).
I criteri di ripartizione del fondo saranno stabiliti con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato/Regioni/Provincie autonome.
ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI
Salta la scadenza del 31 marzo per provvedere all’adeguamento degli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore: il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2021. Ricordiamo che la decorrenza del termine non determina l’impossibilità a provvedere all’adeguamento anche in data successiva, bensì la necessità, in questo caso, di avvalersi delle maggioranze, di solito rafforzate, stabilite ordinariamente dalle discipline statutarie per la variazione delle relative clausole. Quindi, se l’associazione che non ha, ad oggi, provveduto ad adeguare lo statuto, lo farà entro il 31 maggio, potrà avvalersi delle maggioranze semplici previste per le assemblee ordinarie; in caso contrario, dovrà rifarsi alle maggioranze che lo statuto in ogni caso prevede per le modifiche statutarie.
Qualora l’adeguamento statutario riguardasse un’articolazione territoriale di Acli, ricordiamo che il rispetto
della scadenza del 31 maggio consente di variare le clausole con delibera del Consiglio (provinciale o regionale) in luogo del Congresso. Infine, è opportuno puntualizzare che la scadenza si riferisce alla data della delibera (quindi della riunione dell’Organo chiamato ad adeguare lo statuto), potendo gli adempimenti connessi (ad esempio la registrazione del nuovo statuto) intervenire anche in data successiva al 31 maggio.
Ricordiamo, altresì, che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza pandemica (ad oggi fissato al 30
aprile prossimo) le associazioni possono comunque avvalersi, per lo svolgimento delle adunanze, della modalità di riunione “da remoto”, purché sia assicurata conoscibilità e trasparenza delle attività e ciascun partecipante
possa intervenire ed inviare/ricevere documenti in costanza di riunione.
INDENNIZZO A FONDO PERDUTO
E’ la misura che riguarda gli operatori economici, estesa anche agli enti non commerciali dotati di partita Iva.
Lo ricordiamo ancora una volta: è alternativa alla misura del fondo straordinario, riportata in precedenza.
Pertanto un’associazione che accede al contributo, non potrà produrre istanza di accesso al fondo.
Come opera? Secondo le modalità già viste per i cosiddetti “ristori” del precedente Governo-Conte, pertanto
con presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. La misura minima del contributo è definita
in 2000 euro, e potrà (novità) essere richiesta la sua conversione in credito di imposta da utilizzare nell’F24, in
luogo del finanziamento diretto.
L’accesso al contributo è destinato agli enti che abbiano subito una perdita del fatturato di almeno il 30%,
ovviamente riferita alle sole attività economiche eventualmente esercitate. La misura percentuale del contributo varia in funzione del fatturato (v. tabella) ma attenzione, le percentuali non sono riferite al mero calo del fatturato registrato tra il 2019 e il 2020, bensì ad 1/12esimo del calo del fatturato.
Questo significa che, ad esempio, un’associazione che abbia registrato nel 2019 un fatturato di 90 mila euro
e nel 2020 un fatturato di 40 mila euro, avrà diritto ad un “sostegno” di 2.500 euro, ottenuto dividendo per
dodici i fatturati annui, calcolando la differenza tra i rispettivi risultati, ed applicando, infine, su tale differenza,
la percentuale del 60% prevista per la fascia dimensionale relativa.
Sempre nell’ambito di questo sostegno è probabile che per ottenerlo si proceda con un’autocertificazione. Ciò significa di fatto dichiarare che si è in ordine con gli adempimenti di legge previsti per cui torniamo a
segnalare che occorre fin da subito invitare e aiutare le nostre strutture a compiere una verifica interna in
merito. Tra i nuovi adempimenti ricordiamo anche, ma non solo, la tenuta del registro dei volontari e la loro
copertura assicurativa.
FONTE ACLI NAZIONALI