Il Decreto Superbonus è legge
Tra conferme e novità, la conversione in legge del decreto “Superbonus” 39/2024, avvenuta col voto alla Camera del 23 maggio, mette una parola definitiva sull’addio alla doppia opzione di cessione del credito e sconto in fattura. Tra le conferme del testo appare anche la ripartizione decennale di alcuni bonus fiscali, mentre fra le novità si registra l’intervento restrittivo – sempre in chiave di sconto/cessione – sulle cosiddette CILAS “dormienti”, oltre al decalage sull’aliquota al 50% del bonus ristrutturazioni.
Bonus Ristrutturazioni 50%: come e quando calerà l’aliquota
Per fare allora un quadro generale cominciamo brevemente da quest’ultimo punto: l’attuale e popolarissimo bonus 50% sugli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, per cui era già previsto dal gennaio 2025 (salvo proroghe) il ritorno alla sua aliquota “nativa” del 36% (tale infatti era il bonus nella sua forma originaria prima che fosse innalzata al 50%, e così via prorogata di anno in anno nelle manovre finanziarie), verrà ulteriormente abbassato al 30% a partire dal 1° gennaio 2028.
Detrazione in 10 anni per Superbonus e Sismabonus
C’è poi la norma ribattezzata “spalma-crediti” che in buona sostanza conferma quanto già disposto nella versione originaria del decreto 39/24 al momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima che iniziasse l’iter di conversione, ovvero il prolungamento delle rate annue – da quattro a dieci – entro cui suddividere la triade di detrazioni Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche.
Abolizione sconto fattura e cessione credito: per chi valgono le deroghe
Vediamo adesso il capitolo più rilevante: l’abolizione di sconto e cessione. Anche su questo in buona sostanza il legislatore di Camera e Senato è rimasto fermo, confermando complessivamente l’impianto di regole del decreto originario con effetto dal 30 marzo 2024 (giorno successivo alla pubblicazione in GU). Di base la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito diventa totale (salvo un ristretto insieme di deroghe) allargandosi ai lavori successivi al 30.03.24 che erano rimasti esclusi dalla prima moratoria su cessione/sconto (quella introdotta dal dl “Cessioni” del febbraio 2023); quindi in pratica, non sarà più possibile opzionare le due scelte alternative alle detrazioni nemmeno nel caso dei lavori “effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore”.
Le deroghe cui accennavamo riguardano invece (e comunque entro i limiti dei 400 milioni di fondo istituiti per il 2024) gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. E inoltre la stessa deroga tocca anche le spese sostenute per:
- interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la necessaria documentazione (CILA, richiesta/acquisizione del titolo abilitativo, ecc) oppure istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche eseguiti fino al 30 marzo 2024;
- interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche eseguiti dopo il 30 marzo 2024 limitatamente a quelli per cui in data antecedente al 30 marzo risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure – se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo – sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Sconto e cessione: stretta sulle CILAS “dormienti”
C’è infine il discorso sulle CILAS “dormienti” che costituisce un’aggiunta rispetto al testo originario pubblicato lo scorso 29 marzo. Per capire meglio bisogna riavvolgere il nastro al decreto “Cessioni” 38/2023, che – abbiamo detto – è stato il primo ad avviare il processo di cancellazione sulle opzioni di sconto e cessione. Secondo quanto disposto da quel decreto, la possibilità di scegliere le due opzioni restava comunque valida sugli interventi per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risultasse già presentata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).
Il problema, però, è che nel tempo a molte di quelle CILA non ha fatto seguito un’effettiva esecuzione dei lavori; in altri casi, invece, sebbene molti dei lavori indicati nelle CILA siano stati poi eseguiti e fatturati, cionondimeno per questi ultimi non è stata corrisposta nessuna spesa (di qui appunto l’appellativo di CILAS “dormienti”). Ecco dunque il contesto nel quale si inserisce l’ulteriore cancellazione di sconto e cessione per quei lavori che, nonostante siano stati comunicati con regolare CILA alla data del 16.02.23 (e avrebbero quindi potuto usufruire delle opzioni in base alla norma del dl “Cessioni”), non potranno adesso scegliere né sconto né cessione qualora alla data del 30 marzo 2024 non risulti effettuato su di essi alcun pagamento.
FONTE CAF ACLI