Detrazione trasporto: sull’uso episodico non spetta
Calcolata su un importo complessivo non superiore a 250 euro, la detrazione del 19% va riferita contemporaneamente sia alle spese sostenute dal contribuente per se stesso, sia per l’eventuale abbonamento dei familiari a carico; pertanto, anche se il costo del singolo abbonamento è suddiviso tra più soggetti – come ad esempio nel caso dei genitori che si spartiscono la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico – l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione non potrà comunque superare 250 euro.
In riferimento al cosiddetto “principio di cassa”, ai fini del 730/2021 la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto dell’abbonamento, a prescindere dalla decorrenza o dal periodo di validità dello stesso: cioè, ad esempio, anche se l’abbonamento fosse stato acquistato (quindi se la spesa fosse stata effettuata) a dicembre 2020 ma la validità fosse scattata dal 1° gennaio 2021, la detrazione spetterebbe comunque sul 730/2021 relativo all’anno d’imposta 2020.
Ai fini della detrazione, per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. “Inoltre – spiega l’Agenzia delle Entrate – per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite”.
La detrazione spetta, pertanto, per le spese relative ad abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico (non sarebbero detraibili, tanto per capirci, gli abbonamenti settimanali o magari i pass giornalieri). Restano quindi fuori dal beneficio gli acquisti:
- di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
- delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio e, se non riportate nel titolo di viaggio, dalla ricevuta dell’abbonamento. Deve essere documentata, inoltre, la durata dell’abbonamento. Se la ricevuta è intestata a un familiare a carico, oltre alla documentazione deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa. In assenza dell’indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento.
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato.