Dichiarazione IMU, tempo fino al 31 dicembre
È ufficiale la proroga al 31 dicembre 2022 della Dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021. Il provvedimento era già stato approvato il 15 giugno in Consiglio dei Ministri nel pacchetto del Dl “Semplificazioni fiscali”, ma adesso – con la pubblicazione del testo in Gazzetta – diviene valido a tutti gli effetti. Di fatto, quindi, chi avrebbe dovuto rispettare l’adempimento entro fine giugno avrà sei mesi di tempo in più per mettersi in regola, soprattutto per familiarizzare con la nuova modulistica che recepisce le novità sulle coppie coniugate con doppia abitazione, fermo restando che per avere assistenza si può sempre fare riferimento alle sedi CAF ACLI.
A molti potrà sembrare scontato, ma un distinguo va fatto: la Dichiarazione IMU (la cui proroga però non riguarda gli enti non commerciali, che devono quindi adempiervi entro il 30 giugno) è tutt’altra cosa rispetto al versamento dell’imposta, che infatti ha un calendario e delle regole a sé stanti. Lo specifichiamo visto che spesso i contribuenti tendono a “sovrapporre” le due cose, pensando che in seno al primo adempimento si osservi contemporaneamente anche l’altro, ma di fatto la dichiarazione è una sorta di “extra” che coinvolge solo una parte della platea obbligata a versare l’imposta.
Il versamento infatti avviene tutti gli anni suddiviso in due appuntamenti, entro il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo), coinvolgendo chiunque possegga un immobile diverso dall’abitazione principale (se non di lusso), ovvero seconde/terze case, immobili locati, negozi, uffici, terreni edificabili e via dicendo. La dichiarazione è invece un adempimento per così dire “conoscitivo” che viene ristretto solo a determinate condizioni e che oltretutto non presuppone nemmeno l’obbligo annuale, nel senso che se viene fatta per un anno non è detto che l’anno seguente vada rifatta.
Per entrare quindi nello specifico: l’obbligo di presentazione riguarda solo i possessori di immobili per i quali siano intervenute nell’anno precedente variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta; cioè deve essere presentata:
- per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota rispetto al prelievo ordinario);
- inoltre nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare il corretto pagamento delle imposte (ad esempio per i fabbricati in leasing, i terreni agricoli divenuti aree fabbricabili, la riunione di usufrutto non dichiarata in catasto, ecc).
Come accennavamo, poi, la dichiarazione non va ripetuta ogni anno: fatta una prima volta avrà effetto anche per gli anni successivi, a meno che – ovviamente – non si verifichino ulteriori cambiamenti su dati o elementi già dichiarati, dai quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Infine in tutto questo discorso si inserisce anche la questione della nuova modulistica: la dichiarazione infatti sarà elaborata su moduli nuovi non ancora pubblicati ma sui quali influisce la novità dei coniugi con la doppia residenza, da quest’anno tenuti a comunicare al Comune l’immobile che intendono utilizzare come prima casa.