Farmaci online: detrazione ok se il sito è approvato
L’obbligo istituito nel 2020 sulla tracciabilità delle spese a fini fiscali – cioè sostanzialmente per detrarle in dichiarazione – sta creando un acceso dibattito fra i contribuenti. Oltretutto in questi giorni dalla Consulta Nazionale dei CAF è stata avanzata la richiesta di prorogare di un anno tale obbligo, ripristinando così per l’anno 2020, con effetto immediato nelle dichiarazioni 2021, le normali regole in vigore fino al 2019. Su questo fronte “politico” vedremo dunque cosa accadrà.
Quanto al fronte tecnico delle dichiarazioni vere e proprie, l’obbligo della tracciabilità coinvolge in pratica tutto l’arco delle spese detraibili/deducibili. L’unica eccezione riguarda le spese mediche, per le quali resta la deroga del contante su quelle sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e su quelle relative a prestazioni rese da strutture pubbliche oppure private, queste ultime però accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Su questo aspetto, poi, l’Agenzia delle Entrate, in un interpello del 2020 (di cui abbiamo anche parlato), ha tenuto a precisare che la tracciabilità della spesa è principalmente un requisito ai fini della detraibilità in sé, ma che non va ad incidere sul soggetto ultimo che di fatto usufruirà della detrazione: cioè in altri termini, affinché la spesa sia detraibile, deve sì essere effettuata con metodo tracciabile (carta, bonifico, assegno, ecc.), ma poi di fatto, per individuare chi nello specifico godrà della detrazione sull’imposta, farà fede l’intestazione del documento di spesa, quindi la ricevuta o la fattura del fornitore, e non la titolarità del supporto con cui la spesa è stata effettuata.
Caso pratico: se ad esempio la fattura del negozio dov’è stato acquistato un materasso fosse intestata al coniuge A, ma l’importo del pagamento partisse materialmente dalla carta di credito del coniuge B, la detrazione sarebbe tranquillamente accreditata ad A, perché la ratio della norma non presuppone che vi sia corrispondenza fra chi spende materialmente la somma e chi è l’intestatario del bene, ma appunto che la spesa venga semplicemente effettuata con metodo tracciabile.
Altra questione che particolarmente dibattuta è l’acquisto online di prodotti sanitari/veterinari. “Per portarli in detrazione – spiega in questo caso l’Agenzia – farmaci e medicinali devono essere acquistati presso le farmacie o atri soggetti autorizzati a venderli”, mentre “la vendita online è consentita solo sui prodotti per i quali non è richiesta la prescrizione medica”. Ciò premesso, l’Agenzia conferma che la detrazione spetta sì per le spese di farmaci o medicinali (anche veterinari) acquistati online, ma a patto che l’acquisto avvenga tramite siti di farmacie/esercizi commerciali che siano autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.
A questo proposito c’è proprio una lista consultabile sul sito del Ministero della Salute che elenca i Soggetti autorizzati al commercio on line di medicinali. Infine “per quanto riguarda la documentazione necessaria per avere la detrazione – conclude l’AdE – occorre che la spesa risulti certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto scontrino parlante), in cui devono essere specificati la natura (farmaco o medicinale, OTC, eccetera), la qualità (codice alfanumerico) e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale dell’acquirente”.
FONTE CAF ACLI