Fotovoltaico: l’energia venduta in esubero fa reddito
Il contributo erogato al titolare dell’impianto fotovoltaico (se si tratta di persona fisica non esercitante attività di impresa) per la vendita dell’energia prodotta in eccesso, va inquadrato fiscalmente tra i “redditi diversi” e di conseguenza indicato nel 730 (per assistenza è possibile contattare CAF ACLI Service Roma). Sull’argomento è tornata una faq dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio. Sovente, anche da questo sito, ci è capitato di rispondere a contribuenti che scrivevano chiedendo numi sul corretto trattamento fiscale del cosiddetto “ritiro dedicato”, cioè appunto la vendita diretta al gestore delle quote di energia prodotta in surplus rispetto al reale fabbisogno della famiglia, che dal 1° gennaio 2024, con la fine dello “scambio sul posto”, è diventata l’unica opzione possibile.
Possiamo subito cominciare col dire che in caso di normale produzione di energia a scopo domestico la tariffa non costituisce di per sé un reddito imponibile, mentre è soggetta a tassazione quando viene prodotta nell’esercizio di un’attività di impresa. In questi casi, il faro cui fare riferimento è sempre la Circolare AdE 46/E del 2007, nella quale viene appunto specificato che l’erogazione della tariffa non avviene sulla base della semplice installazione dell’impianto fotovoltaico, ma in funzione della quantità di energia annualmente prodotta e “misurata da un apposito contatore posto all’uscita dell’impianto medesimo”.
“Ne deriva – scrive l’Agenzia – che la ratio di tale incentivo, denominato anche ‘Conto Energia’, non è tanto quella di favorire la realizzazione dell’investimento, bensì quella di sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’impianto fotovoltaico. L’investimento iniziale, pertanto, non viene ridotto per effetto della corresponsione dei predetti incentivi, ma può solo essere recuperato nel tempo attraverso la produzione di energia”. Oltretutto “la tariffa incentivante è determinata in relazione alla potenza nominale ed alla tipologia dell’impianto”.
Ora, in caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kw, vi è una duplice possibilità di far fruttare l’energia prodotta: o incassare una tariffa adeguata alla sola produzione dell’energia domestica, oppure – come nel caso della faq del 10 luglio – incassare un importo maggiore che comprenda anche l’eventuale energia in esubero. Dicevamo che dal 1° gennaio 2024 il meccanismo dello “scambio sul posto” (ovvero l’immissione nella rete dell’energia in eccesso per poi usufruirne – sempre sotto forma di energia – negli anni successivi), non è più fattibile, quindi l’unica opzione rimasta valida è quella del “ritiro dedicato”.
Veniamo così al trattamento fiscale degli importi, partendo sempre dal presupposto che si tratti di una gestione privata e non commerciale: “dal punto di vista tributario – spiega l’Agenzia – in tale fattispecie la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell’impianto non assume alcuna rilevanza, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali. In particolare, la tariffa non è riconducibile neppure alla categoria dei ‘redditi diversi’, in quanto non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall’articolo 67 del TUIR”.
Per coloro, però, che producono energia in eccesso, non essendoci più la doppia scelta fra “scambio sul posto” e cessione diretta delle quote in esubero, il trattamento fiscale della tariffa, sebbene irrilevante dal punto di vista dell’IVA, incide comunque sui redditi diversi perché a quel punto l’entrata economica è inquadrata come un provento riconducibile a un’attività commerciale svolta occasionalmente, e di conseguenza imponibile fra i redditi diversi.
FONTE CAF ACLI