Il premio al dipendente non vale come benefit esente
Perché scatti l’esenzione fiscale su certi servizi ai dipendenti o sulle somme erogate dal datore di lavoro in qualità di benefit aziendali, occorre che tale erogazione sia fatta anzitutto a favore di una generalità o di precise categorie di lavoratori, e che abbia come unico scopo quello della fidelizzazione del lavoratore e non quello premiale legato al raggiungimento di certi risultati o performance. Inoltre, qualora un lavoratore scelga di convertire una certa somma premiale in una forma di benefit, l’esenzione non potrà comunque essere riconosciuta.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta 77 del 20 marzo 2025, ricordando che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. La risposta è stata fornita a una società del settore energetico che voleva sapere se una parte della retribuzione variabile legata al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi, possa essere esclusa dalla tassazione.
Nella risposta l’Agenzia ha comunque ricordato che al di là del principio “omnicomprensivo” di tassazione su qualsiasi somma o valore ricevuto dal lavoratore a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, l’articolo 51 del TUIR prevede anche delle deroghe per determinate somme o benefici non tassabili, o tassabili solo in parte. Tale agevolazione si applica appunto a specifici servizi o rimborsi spese, a condizione però che non vengano utilizzati come incentivi legati a singole performance lavorative. Al contrario, se un dato beneficio non ha uno scopo meramente premiale/retributivo, può rientrare nelle esenzioni previste dalla legge.
Come ricorda l’Agenzia, una disciplina agevolativa sui premi-risultato già esiste (ovvero quella introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 ai commi 182-190 dell’articolo 1) e prevede una tassazione con imposta sostitutiva al 10%. Quando si parla invece di totale detassazione dei benefit, il discorso cambia radicalmente. Tornando quindi al caso esaminato nella risposta 77 dell’Agenzia, affinché sia riconosciuta l’esenzione fiscale sulle somme inquadrate come benefit, è necessario – come dicevamo – che la destinazione di tali somme sia generalizzata o comunque vada a vantaggio di determinate categorie di lavoratori a prescindere dai meriti o dai risultati ottenuti da questi ultimi.
Di conseguenza, l’erogazione di talune somme integrative al normale stipendio che abbiano un valore premiale o incentivante per il raggiungimento di determinati obiettivi, oppure la conversione di queste somme, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit, non possono comunque usufruire della detassazione.
FONTE CAF ACLI