IMU; 16 giugno l’acconto, stop su zone alluvionate
Sono gli ultimi giorni prima che scada l’acconto IMU per il 2023. Il 16 giugno, come d’abitudine, è la data che segna il termine per il versamento della prima rata, appuntamento cui sono chiamati i titolari di:
- seconde case;
- abitazioni principali di lusso;
- immobili commerciali;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Acconto IMU calcolato sul primo semestre 2023
L’acconto è rapportato ai primi sei mesi di titolarità rispetto a 12 complessivi dell’anno, quindi il calcolo dell’imposta dovuta (CAF ACLI Service Roma fornisce assistenza sia online che nelle sedi) copre di fatto il periodo 1° gennaio – 30 giugno, per poi essere completato col pagamento della rata di saldo entro il 16 dicembre (anche se quest’anno la scadenza slitterà al 18/12, essendo il 16 sabato). La situazione più classica è ovviamente quella degli immobili la cui situazione non è cambiata in nulla rispetto al 2022. In questo caso, ipotizzando che il Comune non abbia ancora introdotto variazioni sulle aliquote (di solito le variazioni hanno effetto sul saldo, visto che a giugno – tendenzialmente – le aliquote sono ancora quelle deliberate per l’anno precedente) si tratterà di versare semplicemente la metà dell’imposta complessiva 2022.
Acconto IMU: le situazioni che variano rispetto al 2022
Altre situazioni, invece, potrebbero eccome presentare dei cambiamenti rispetto al 2022, che avrebbero conseguenze dirette sul versamento: pensiamo ad esempio a un appartamento prima locato e adesso a disposizione o viceversa: spesso infatti le aliquote comunali distinguono fra seconde case a disposizione e locate, per non parlare dei prelievi diversificati anche in base alla tipologia contrattuale di affitto, se libera o convenzionata; pensiamo inoltre a un’abitazione sulla quale siano intervenuti dei lavori di ammodernamento tali da incrementarne il valore catastale; oppure semplicemente ai fabbricati abitativi che nel frattempo abbiano cambiato destinazione d’uso.
Insomma, in tutto questo ventaglio di casistiche, è chiaro che il calcolo IMU sui primi sei mesi del 2023 presenterà degli elementi di novità rispetto all’imposta calcolata e pagata nel 2022. Per fare un esempio pratico, un immobile rimasto vuoto fino al 31 marzo 2023 e poi affittato a partire dal 1° aprile presenterà una situazione di calcolo che dovrà appunto tener conto di due periodi: i primi tre mesi gennaio-marzo rapportati all’aliquota degli immobili vuoti, e gli altre tre mesi aprile-giugno calcolati invece con l’aliquota degli immobili locati, a meno che il Comune non preveda una maxi aliquota uniforme su tutte le seconde case, vuote o locate, cosa che chiaramente faciliterebbe il calcolo.
Un’ultima tipologia di casi è quella degli immobili venduti o acquistati. Anche in queste situazioni il principio secondo cui l’acconto è rapportato ai primi sei mesi viene a decadere: una persona infatti che abbia acquistato una seconda casa a maggio pagherà l’acconto 2023 in rapporto al solo periodo maggio-giugno; stessa situazione, ma inversa, per chi abbia venduto nel corso dei primi sei mesi del 2023, che pagherà l’imposta rapportata fino al momento in cui si è protratto il possesso.
Stop acconto IMU per le zone alluvionate
Infine, al di là di questi principi generali, c’è da rimarcare la sospensione dell’acconto fino al 20 novembre 2023 – salvo ulteriori novità – per i Comuni delle zone alluvionate di Romagna, Marche e Toscana, disposta col DL 61/2023. In questi casi, inoltre, a sospensione conclusa, quindi nel momento in cui tornerà a pendere l’obbligo di versamento (presumibilmente dal 21 novembre in poi) i titolari delle abitazioni potrebbero far valere la riduzione del 50% dell’imponibile applicata ai “fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati”, per tutto il periodo in cui si verifichi tale condizione, ma per usufruirne ci vorrà una disposizione specifica che attesti appunto l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato. Queste sono infatti accertate o dall’ufficio tecnico comunale (con perizia a carico del proprietario), altrimenti il contribuente potrebbe anche presentare una sua dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti che l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato sono state certificate da un tecnico abilitato.
FONTE CAF ACLI