IMU 2023: possibile conguaglio entro il 29 febbraio
Occhio all’IMU 2023 perché potrebbe essere necessario un pagamento extra entro il 29 febbraio. Come anche, d’altro canto, qualcuno potrebbe aver diritto al rimborso di una quota dell’imposta pagata per il 2023. Sappiamo che l’IMU si paga tutti gli anni a saldo entro il 16 dicembre (a meno che quella data non cada di sabato o festiva). Ovviamente il pagamento è calcolato sulla base delle aliquote che i Comuni deliberano annualmente, pubblicando poi le delibere sul sito del Dipartimento Finanze, passaggio fondamentale – quest’ultimo della pubblicazione – per rendere di fatto efficaci le aliquote stesse.
Quindi, così come il pagamento delle rate di acconto e saldo hanno scadenze ben precise (16 giugno e 16 dicembre appunto), anche i Comuni devono sottostare a tempistiche prestabilite nel deliberare prima e pubblicare poi le aliquote di ciascuna annualità: per l’esattezza la scadenza ordinaria per le delibere 2023 era il 14 ottobre, mentre la loro pubblicazione sul portale del Dipartimento Finanze era fissata al 28 ottobre.
Qui però sta il punto. La Legge di Bilancio ha prorogato i termini ordinari entro cui i Comuni potevano deliberare e pubblicare le aliquote 2023, rispettivamente al 30 novembre 2023 e al 15 gennaio 2024. A queste proroghe, però, non è corrisposto un successivo slittamento della scadenza del saldo, rimasta ferma al 18 dicembre (perché il 16 era sabato). Quindi in buona sostanza, tutti i possessori di immobili soggetti a IMU nei Comuni che hanno sfruttato fino in fondo la proroga al 15 gennaio 2024 per pubblicare le aliquote 2023, potrebbero trovarsi in due situazioni, cioè:
- essere tenuti a integrare entro il 29 febbraio 2024 il versamento eseguito il 18 dicembre se l’aliquota pubblicata dopo il 18.12 ed entro il 15 gennaio fosse più alta rispetto a quella su cui si è basato il calcolo del saldo;
- oppure avere diritto a chiedere un rimborso se l’aliquota pubblicata dopo il 18.12 ed entro il 15 gennaio fosse più bassa rispetto a quella su cui si è basato il calcolo del saldo.
Il consiglio quindi è di andare a controllare (anche con l’ausilio delle nostre sedi) se tante volte il proprio Comune potrebbe avere pubblicato una delibera con aliquote differenti rispetto a quelle su cui è stato calcolato il saldo. È chiaro che sui versamenti dovuti entro il 29 febbraio per conguagliare in via definitiva l’imposta 2023 non sarà applicata nessuna sanzione o interesse, trattandosi di un adempimento che non nasce da una negligenza o dimenticanza del contribuente; viceversa il mancato rispetto della scadenza del 29 febbraio, potrà essere sanato a partire dal 1° marzo con l’applicazione di interessi e sanzioni mitigati dal ricorso al ravvedimento operoso.