IMU all’acconto 2023: esenti gli immobili occupati
Il 16 giugno, scade l’acconto l’IMU sul primo semestre 2023: l’altro 50% dell’imposta, ovvero il saldo, scadrà infatti il 16 dicembre. Come accade ormai dal 2014 (il 2013 fu l’ultimo anno dell’imposizione sulle prime case), non dovranno preoccuparsene i possessori delle abitazioni principali non signorili; al contrario dovranno adempiere al versamento i titolari di immobili/fabbricati diversi dall’abitazione principale (seconde o terze case, immobili commerciali, terreni, aree fabbricabili, ecc) ma anche i possessori di quelle abitazioni principali accatastate nelle tre categorie cosiddette “di lusso”, A1, A8 e A9, che infatti non godono dell’esenzione riconosciuta alle altre abitazioni.
IMU acconto: come si calcola
La procedura di calcolo presuppone la conoscenza di alcuni dati quali la rendita catastale, il cosiddetto moltiplicatore associato alla categoria dell’immobile e ovviamente l’aliquota stabilita dal Comune (o quella nuova del 2023, se deliberata, altrimenti quella dell’anno precedente). In ogni caso, chiunque avesse necessità di assistenza nel calcolo, può sempre fare affidamento a CAF ACLI Service Roma, il cui servizio viene erogato sia in presenza, su appuntamento, nelle singole sedi, che da remoto attraverso l’area myCAF, trasmettendo online tutta la documentazione occorrente: l’imposta verrà quindi calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune sulla rendita immobiliare rivalutata del 5% e poi associata al coefficiente (detto moltiplicatore) di riferimento; dopodiché i nostri consulenti compileranno il modello di pagamento F24 corredato dell’importo dovuto rilasciandolo al contribuente.
IMU: le novità del 2023
Accantonando i casi “normali”, ci sono due importanti novità da riportare per il 2023. Una è quella riguardante gli immobili occupati, resi esenti dall’adempimento. È infatti una novità introdotta con la manovra 2023, con effetto dal 1° gennaio, che ha appunto inserito nella lista degli immobili esenti anche quelli “non utilizzabili né disponibili per i quali:
- sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici;
- oppure sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale a seguito di occupazione abusiva”.
L’altra novità è subentrata in realtà già nel 2022 (per l’esattezza in occasione del saldo a dicembre), e riguarda – se ricordate – l’intricata questione delle doppie residenze nel caso delle coppie coniugate. Per farla breve, così come per il saldo 2022, continua a essere valida anche nel 2023 la doppia esenzione per le coppie che vivono e risiedono in case diverse, indipendentemente dal Comune nel quale si trovano, fermo restando che entrambe le case siano utilizzate come abitazione principale dai rispettivi coniugi. L’abbiamo definita una faccenda intricata, visto che negli ultimi anni è stata al centro di una lunga contesa normativa e giuridica dove si sono susseguite diverse applicazioni, tutte in vicendevole contraddizione, fino ad arrivare all’attuale assetto che mette tutti d’accordo (si spera) con un’indifferenziata agevolazione urbi et orbi.
IMU 2023: resta la doppia esenzione per coniugi con abitazioni separate
Fino al dicembre 2021, infatti, la doppia esenzione era rivolta solo alle coppie residenti in Comuni diversi, mentre per quelle residenti in abitazioni distinte, ma nello stesso Comune, bisognava scegliere su quale dei due immobili pagare e su quale no. Poi è arrivata l’imposta 2022 (decreto fiscale alla manovra ‘22), per la quale è stata tolta in automatico la doppia esenzione alle coppie residenti i Comuni diversi, equiparando così il loro trattamento alle coppie “separate” nello stesso Comune, secondo la logica che riconoscere la doppia esenzione soltanto alle prime era discriminatorio nei confronti delle seconde, quindi l’IMU si sarebbe comunque dovuta pagare su una delle due case. Tale assetto ha avuto però vita breve, fin quando la Corte Costituzionale, a ottobre 2022, non è intervenuta con una sentenza che ha nuovamente ribaltato il tavolo, dichiarando in estrema sintesi illegittima la cancellazione del doppio beneficio, e riammettendolo stavolta per entrambe le tipologie di coppie residenti in case diverse: sia quelle nello stesso Comune che in Comuni diversi.
FONTE CAF ACLI