IMU: acconto in corsa verso il traguardo del 17 giugno
Acconto IMU: le regole del calcolo
La procedura di calcolo presuppone la conoscenza di alcuni dati quali la rendita catastale, il cosiddetto moltiplicatore associato alla categoria dell’immobile e ovviamente l’aliquota stabilita dal Comune (o quella nuova del 2024, se già deliberata, altrimenti quella dell’anno precedente). In ogni caso, chiunque avesse necessità di assistenza nel calcolo, può sempre fare affidamento a CAF ACLI, il cui servizio viene erogato sia in presenza, su appuntamento, nelle singole sedi, che da remoto attraverso l’area myCAF, trasmettendo online tutta la documentazione occorrente: l’imposta verrà quindi calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune sulla rendita immobiliare rivalutata del 5% e poi associata al coefficiente (detto moltiplicatore) di riferimento; dopodiché i nostri consulenti compileranno il modello di pagamento F24 corredato dell’importo dovuto rilasciandolo al contribuente.
Acconto IMU: chi deve pagare
Quindi in sintesi, sono chiamati al pagamento della prima rata i possessori di:
- abitazioni principali accatastate in A/1, A/8 e A/9 (oppure il coniuge assegnatario in caso di separazione);
- fabbricati diversi dall’abitazione principale;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Non scappano inoltre nemmeno:
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- i concessionari di aree demaniali;
- i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria.
Acconto IMU: chi è esonerato
Dallo scorso anno sono stati resi esenti dall’adempimento gli immobili occupati, cioè quelli “non utilizzabili né disponibili per i quali:
- sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici;
- oppure sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale a seguito di occupazione abusiva”.
C’è poi il caso delle coppie sposate con doppia residenza e domicilio per le quali vale ormai la doppia esenzione indipendentemente dal Comune nel quale si trovano, fermo restando – appunto – l’utilizzo delle due case come rispettive abitazioni dei coniugi.
Fra le esenzioni, infine, rientrano le note categorie che già negli anni scorsi evitavano il pagamento, cioè:
- gli immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali;
- le case assegnate all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;
- le case possedute, e non locate, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto (e a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso) dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
FONTE CAF ACLI