IMU: dopo l’acconto è già tempo di ravvedimento
Per chi avesse mancato l’appuntamento dell’acconto IMU 2023 entro il 16 giugno, come ogni anno c’è la possibilità di rimediare per vie brevi col ravvedimento operoso, vale a dire quell’istituto che permette ai contribuenti “sbadati” di aggiustare in corsa (e spontaneamente) le imposte pagate male o non pagate affatto, a condizione, comunque, che la violazione non sia stata già contestata formalmente dall’Agenzia riscossione.
Scaduto quindi il termine del 16 giugno, per molti è il tempo di correre ai ripari. Vediamo allora cosa succede – e a quali sanzioni si va in contro – imboccando la strada (comunque vantaggiosa rispetto alle sanzioni ordinarie) del ravvedimento operoso. Per l’esattezza ci sono diversi gradi di ravvedimento, che si distinguono in base alla tempestività con cui il contribuente, dopo essersi accorto dell’omissione o dell’errore, corre appunto ai ripari, versando l’imposta dimenticata o magari pagata solo in parte. È chiaro però che più ci si allontana dalla scadenza, più la sanzione sale (per avere l’assistenza necessaria si può fissare un appuntamento presso le sedi CAF ACLI Service Roma).
Il primo, in ordine cronologico, è il cosiddetto “ravvedimento sprint”, ossia il versamento totale o integrativo dell’imposta – più la sanzione dello 0,1% giornaliero – per coloro che si ravvedono entro il 14esimo giorno successivo alla scadenza ordinaria. Quindi, nel caso di un omesso o parziale versamento della prima rata Imu, scaduta il 16 giugno, si potrebbe approfittare della formula “sprint” fino al 30 giugno.
Dopo il 30 giugno invece, e fino a 30 giorni dalla scadenza, si entra nella zona del “ravvedimento breve”, con la sanzione applicata nella misura dell’1,5% a prescindere dai giorni di ritardo (si paga cioè l’1,5% fisso, sia che il pagamento avvenga il 15esimo o il 30esimo giorno successivo al 16 giugno). Vi è poi, in ordine di tempo, la formula intermedia di ravvedimento che consente di effettuare il pagamento tra il 31° e il 90° giorno successivo alla scadenza originaria con una sanzione pari all’1,67%.
Se invece il pagamento viene eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di consegna della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (intesa in questo caso come la dichiarazione Imu) ci si può avvalere del “ravvedimento lungo” con l’applicazione della sanzione al 3,75%. Superato infine l’anno dalla scadenza, si può ancora richiedere il ravvedimento “lunghissimo” pagando una sanzione del 4,28% (fino a due anni dalla scadenza), oppure del 5% oltre due anni.
FONTE CAF ACLI