Isa e forfettari: proroga allungata al 15 settembre
La mini proroga al 20 luglio per i contribuenti Isa ha avuto vita breve. La conversione, infatti, del Dl Sostegni bis – pubblicato in Gazzetta il 24 agosto – l’ha depennata concedendo ancora più tempo ai diretti interessati senza il giogo di sanzioni e interessi: per il pagamento, quindi, delle somme che sarebbero scadute il 30 giugno, e che la versione provvisoria del decreto aveva già prorogato al 20 luglio (slittamento che il MEF aveva anche annunciato in anticipo sul testo effettivo), i contribuenti Isa (ed altri che specifichiamo più avanti) avranno adesso tempo fino al 15 settembre 2021, senza dover corrispondere alcuna maggiorazione.
Per l’esattezza la norma interviene sui termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e di imposta sul valore aggiunto (Iva) in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021. Dal momento che il testo della norma si riferisce genericamente ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, la proroga al 15 settembre riguarda tutte le somme (a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021) che da quelle scaturiscono. Anzitutto parliamo dell’Irpef e delle relative addizionali comunale e regionale, l’Ires, l’Irap e il saldo Iva, e poi di seguito la cedolare secca sugli affitti, l’Ivie e l’Ivafe, l’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti “forfetari” e “minimi”, i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti evidenziati nel quadro RR del modello Redditi.
Come accennavamo, però, non si tratta di una proroga “urbi et orbi”. Lo slittamento al 15 settembre è infatti circoscritto ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente, pari a 5.164.569 euro).
Possono poi usufruirne anche coloro che presentano cause di esclusione dagli stessi Isa, come, ad esempio:
- chi ha iniziato o cessato l’attività nel corso del 2020;
- chi non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
- chi si avvale del regime forfetario (Legge 190/2014);
- chi si avvale del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Dl 98/2011) o determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- chi esercita due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti superino il 30% dei ricavi totali;
- chi nel 2020 ha subìto una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o compensi rispetto al 2019;
- chi ha aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- chi esercita in maniera prevalente una delle 85 attività economiche (perlopiù riguardanti i settori del commercio e dei servizi) individuate dai codici riportati nell’allegato 1 al decreto MEF del 2 febbraio 2021.
La proroga, infine, è applicabile anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, vale a dire ai soci di società di persone e ai collaboratori di imprese familiari e ai soci delle società a responsabilità limitata “trasparenti” ai sensi degli articoli 115 e 116, Tuir).
(Fonte: Fiscooggi.it)