La fine della donazione non intralcia il bonus prima casa
La clausola di “premorienza” inclusa nella donazione di un immobile non impedisce al donante di usufruire dei benefici prima casa sull’acquisto di una nuova abitazione. Questo perché al momento dell’acquisto il donante non risulterebbe comunque più proprietario dell’abitazione donata rispettando così le condizioni per accedere alle agevolazioni fiscali.
Ad affermarlo è la risposta 27 del 12 febbraio 2025, in cui l’Agenzia delle Entrate fornisce il suo parere a un contribuente, già proprietario di un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e che desidera acquistare un nuovo immobile con le stesse agevolazioni, sul caso specifico della suddetta clausola di premorienza.
Come accennato all’inizio, il contribuente, volendo acquistare un nuovo immobile coi benefici prima casa, vorrebbe prima donare la sua attuale abitazione alla madre inserendo appunto questa clausola in base alla quale l’effetto della donazione sarebbe risolutivo in caso di “premorienza” della donna. Cioè in pratica: in caso di morte della madre la donazione decadrebbe e l’immobile tornerebbe automaticamente nel patrimonio del figlio.
Il dubbio quindi del figlio/donante è se la presenza di questa clausola possa o meno intralciare il diritto ai nuovi benefici prima casa sul nuovo acquisto, dopo averli già goduti al momento dell’acquisto della casa che intende donare alla mamma.
Innanzitutto l’Agenzia riepiloga le condizioni per poter accedere al bonus prima casa, ovvero:
- l’immobile deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisce la residenza entro diciotto mesi dall’acquisto;
- l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare di diritti su nessun’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.
Ora, nel caso specifico quello che potrebbe ostacolare le agevolazioni sul secondo acquisto è il requisito esposto al secondo punto (possesso pregresso di un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni), dal momento che il figlio (donante) diverrebbe nuovamente proprietario dell’immobile donato alla madre in caso di suo decesso. L’Agenzia però libera il campo dai dubbi osservando che la donazione del figlio precede il nuovo acquisto, quindi di fatto il figlio, pur comprando la nuova casa, soddisfa in pieno il requisito della non-possidenza di un altro immobile.
Tanto detto, a parere dell’Agenzia, il figlio, non risultando titolare al momento dell’acquisto di altra abitazione agevolata, potrà bissare la fruizione del beneficio. La donazione, infatti, è immediatamente efficace realizzando il trasferimento della titolarità dell’immobile alla madre donataria nel momento della stipula dell’atto.
FONTE CAF