Malattia professionale: cosa fare in caso di aggravamento del danno riconosciuto
Il signor Pietro, cinque anni fa si era rivolto a noi per un problema alla schiena e su nostro consiglio, aveva inoltrato una domanda di malattia professionale che si era conclusa con il riconoscimento di un danno pari al 9%, con conseguente indennizzo economico da parte dell’Inail.
Pietro ha continuato in questi anni a lavorare, ma il problema alla schiena nel corso del tempo si è aggravato. Ci invia una mail chiedendoci cosa si può fare in questi casi.
Il quesito di Pietro ci offre l’occasione per ricordare come funziona il meccanismo di revisione del danno biologico.
Il procedimento revisionale ha lo scopo di adeguare, nel corso del tempo, le prestazioni economiche inizialmente riconosciute alle condizioni attuali patite da lavoratore (per aggravamento o per miglioramento). La normativa prevede dei termini perentori, validi sia per l’Inail che per il lavoratore, entro i quali attivare il procedimento di revisione. Il termine ultimo, per le malattie professionali, è di 15 anni dalla decorrenza della rendita o dalla data di segnalazione della malattia professionale se il danno riconosciuto è inferiore alla percentuale del 16%.
Ad ogni modo, la revisione può avvenire più volte nel corso dei 15 anni, purché tra una revisione e l’altra sia trascorso almeno un anno.
Ricordiamo inoltre che la revisione può essere attivata sia dal lavoratore che dall’Inail (in questo caso solo per le malattie professionali che hanno dato luogo alla costituzione di una rendita e quindi con percentuali pari o superiori al 16%).
Costituiscono un’eccezione le malattie neoplastiche, le silicosi, l’asbestosi e le malattie infettive, per le quali la revisione può avvenire anche oltre i 15 anni.
La domanda di revisione presentata dal lavoratore, deve essere corredata da un certificato medico attestante il peggioramento e con esplicita richiesta della percentuale attualmente quantificabile. Per questo motivo è fondamentale l’assistenza del medico-legale del Patronato ACLI Roma.
FONTE PATRONATO ACLI ROMA