Modello EAS: il 31 marzo ultima data per inviare le variazioni
Sono gli ultimi giorni a disposizione degli enti associativi (associazioni politiche, religiose, sindacali, assistenziali, culturali, ecc) per indicare all’Agenzia delle Entrate, mediante il Modello EAS, le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2021 su dati e notizie rilevanti ai fini fiscali che potrebbero far acquisire, o far perdere, il diritto a determinati benefici (come ad esempio la non imponibilità dei contributi). In questi casi, appunto, il modello deve essere presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
L’adempimento, ribadiamo, va rispettato soltanto se si tratta di variazioni determinanti per la fruizione delle agevolazioni fiscali concesse agli enti interessati. L’obiettivo primario è quindi quello di contrastare eventuali frodi, tutelando al tempo stesso le vere forme associazionistiche. Di conseguenza, non occorre inviare il modello se le novità hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità
- i messaggi pubblicitari
- l’ammontare medio delle entrate complessive
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio
- l’ammontare di erogazioni liberali ricevute
- l’ammontare di contributi pubblici ricevuti
- il numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica e può essere eseguita direttamente dal contribuente (attraverso Fisconline o Entratel) oppure tramite un intermediario abilitato (le sedi CAF ACLI Service Roma sono disponibili). In quest’ultimo caso, l’intermediario è tenuto a rilasciare al richiedente, nel momento in cui riceve il modello o assume l’incarico alla sua predisposizione, l’impegno a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati in esso contenuti. L’intermediario, inoltre, è tenuto a rilasciare al contribuente una copia del modello i cui dati sono stati trasmessi, insieme a una copia della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta presentazione.
L’associazione che non dovesse rispettare la scadenza, potrà regolarizzare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento), presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 con il codice tributo “8114” (cd remissione in bonis).
FONTE CAF ACLI