Modello EAS: variazioni da inviare entro il 31 marzo
Scadenza in vista per gli enti associativi (politici, religiosi, sindacali, assistenziali, culturali, ecc) per indicare all’Agenzia delle Entrate, mediante il Modello EAS, le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2022 sui dati rilevanti che potrebbero far acquisire (o far perdere) il diritto a determinati benefici fiscali, come ad esempio la non imponibilità dei contributi. In questi casi, appunto, il modello deve essere presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, dopodiché scatterà appunto l’acquisizione o la revoca dei suddetti benefici.
Modello EAS entro 31 marzo: quando va presentato
L’adempimento del Modello EAS – ribadiamo – va rispettato soltanto se in ballo ci sono variazioni determinanti per la fruizione delle agevolazioni fiscali concesse agli enti interessati. L’obiettivo primario è quindi quello di contrastare eventuali frodi, tutelando al tempo stesso le vere forme associazionistiche.
Di conseguenza, non occorre inviare il modello se le novità hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- i messaggi pubblicitari;
- l’ammontare medio delle entrate complessive;
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio;
- l’ammontare di erogazioni liberali ricevute;
- l’ammontare di contributi pubblici ricevuti;
- il numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
Modello EAS entro 31 marzo: come si trasmette
La trasmissione del Modello EAS deve essere effettuata in via telematica e può essere eseguita direttamente dal contribuente (attraverso Fisconline o Entratel) oppure tramite un intermediario abilitato (le sedi CAF ACLI Service Roma sono disponibili al servizio). In quest’ultimo caso, l’intermediario è tenuto a rilasciare al richiedente, nel momento in cui riceve il modello o assume l’incarico alla sua predisposizione, l’impegno a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati in esso contenuti. L’intermediario, inoltre, è tenuto a rilasciare al contribuente una copia del modello i cui dati sono stati trasmessi, insieme a una copia della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta presentazione.
Modello EAS: come ravvedersi se non si trasmette
L’associazione che non dovesse rispettare la scadenza del 31/3, potrà regolarizzare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento), presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite remissione in bonis col modello F24.
FONTE CAF ACLI