Modello RED ordinari e solleciti scadenza il 30 marzo
È volata finale per i Modelli RED ordinari 2022 (anno 2021) e sui solleciti 2021 (anno 2020). Le sedi CAF ACLI Service Roma resteranno infatti disponibili, sia all’acquisizione che all’elaborazione dei modelli, fino al 30 marzo, termine di chiusura delle suddette campagne ordinaria-solleciti.
Modello RED: a cosa serve
Sono chiamati alla presentazione del Modello RED, cioè una dichiarazione reddituale diversa dal 730 o dall’ISEE, i titolari di prestazioni specifiche INPS a sostegno del reddito. Lo scopo è quindi quello di comunicare all’ente previdenziale i propri redditi e, qualora previsto, anche i redditi del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare.
Modello RED: come si presenta
Il Modello RED va presentato solo in taluni casi avvalendosi o delle strutture territoriali INPS oppure appunto di CAF o altri soggetti convenzionati con l’INPS. Ad esempio, un pensionato che percepisce una certa prestazione previdenziale o assistenziale collegata al reddito, e oltre ad aver percepito i redditi dichiarati nel Modello 730 ne possiede altri non dichiarabili nel 730, sarà obbligato a fare il RED per dimostrare che il suo livello economico è comunque tale da essere meritevole della prestazione di sostegno.
A tal riguardo l’INPS non invia più a domicilio, come accadeva anni fa, le singole comunicazioni cartacee per segnalare l’obbligo di presentazione del modello reddituale. Ciò significa che sarà il pensionato stesso a doversi informare sull’obbligo o meno di presentare il Modello RED, e per questo potrà rivolgersi, se non direttamente all’INPS, alle sedi territoriali di un intermediario come CAF ACLI Service Roma proprio perché i CAF sono abilitati a sapere se per il pensionato Tizio o Caio ricade o meno l’obbligo del RED.
Modello RED: chi deve presentarlo
Per essere più precisi, devono obbligatoriamente presentare il Modello RED entro il 30 marzo:
- i pensionati che non hanno altri redditi oltre a quello da pensione se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
- i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i loro redditi perché alcuni non sono dichiarabili sulla dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello REDDITI), per esempio il lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’Irpef;
- coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, ma che sono in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione, ad esempio coloro che hanno un reddito da pensione più il reddito dell’abitazione principale;
- i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate, come per esempio i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.
Modello RED: quando non va presentato
Viceversa non devono presentare il Modello RED i residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato integralmente all’Agenzia delle Entrate (tramite Modello 730 o Modello REDDITI) tutti i redditi (propri e dei familiari) rilevanti ai fini delle prestazioni di sostegno al reddito. In questi casi, infatti, l’INPS acquisisce sempre le informazioni reddituali direttamente dalla banca dati dell’Agenzia o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni.
FONTE CAF ACLI