Presidenza del Cda incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato
Sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione. Questo il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021. Il caso di specie, riguardava una società cooperativa e i suoi due soci nonché membri del consiglio di amministrazione. In particolare, l’agenzia delle Entrate contestava l’assenza del vincolo di subordinazione, in quanto uno dei soci era presidente del Cda – sicché, essendo munito della rappresentanza generale della società, non era ammessa la contemporanea presenza dell’attività di lavoro subordinato, poiché il potere di rappresentanza equivaleva al potere di controllo, con la conseguente incompatibilità delle due recuperava a tassazione gli importi corrisposti a titolo di retribuzione per cariche – e l’altro godeva di ampia autonomia decisionale.