REDDITI e acconti a scadenza il 30 novembre
Ancora un mese scarso e la stagione dichiarativa 2022 (redditi 2021) potrà dirsi chiusa. Entro il 30 novembre vanno infatti compilati e trasmessi i Modelli REDDITI (ex Unico) da parte non solo dei dipendenti o pensionati che pur essendo tenuti a dichiarare hanno mancato l’appuntamento estivo col Modello 730, ma anche da parte di tutta una serie di contribuenti – persone fisiche e non – la cui unica dichiarazione trasmissibile è appunto il REDDITI, per la quale CAF ACLI Roma presta ovviamente assistenza.
Parliamo in primis delle partite Iva, dei forfetari, e poi degli enti commerciali/non commerciali, delle società di capitali, o anche semplicemente di quei contribuenti (persone fisiche) che pur non essendo partite Iva hanno comunque da dichiarare solamente alcune tipologie di introiti quali ad esempio i compensi da prestazioni occasionali o magari dei redditi da locazione.
Quindi per l’esattezza, entro il 30 novembre:
- chi ha percepito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
- chi ha percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA
- chi ha percepito redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 del 730
- chi ha percepito plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società
- chi ha percepito redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario
- chi deve presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta)
- chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti…
…dovrà inviare il proprio modello (per via telematica) affidandosi alle sedi di un intermediario abilitato come CAF ACLI (contattabile anche attraverso il nuovo servizio online) oppure in via autonoma usufruendo dei servizi Entratel e Fisconline accessibili tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Non solo le suddette categorie di contribuenti sono chiamate alla spedizione del modello, ma, eventualmente, anche:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati;
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i lavoratori dipendenti il cui sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non lo sono state nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Ma il 30 novembre corrisponde anche a un’altra scadenza: il versamento tramite F24 della seconda o unica rata degli acconti Irpef e Cedolare secca sul 2022. Il calcolo dell’importo dovuto può avvenire col metodo cosiddetto “storico” – quello più sicuro – oppure col “previsionale”, un po’ più incerto, visto che si basa sul reddito, e quindi sull’imposta, che presumibilmente verranno totalizzati in relazione all’anno in corso (cioè nel 2022 non ancora compiuto).
Nel caso del metodo storico ci sono pochi dubbi perché il valore di riferimento è l’imposta versata a saldo per l’anno precedente. Se infatti nella dichiarazione 2022, in relazione al 2021, l’imposta finale risulta inferiore a 51,65 euro, è certo che l’acconto per il 2022 non deve essere pagato, altrimenti, in presenza di un’imposta superiore a 51,65 euro, l’acconto va certamente pagato nella misura del 100% della stessa imposta dovuta per il 2021.
Posto allora che l’acconto vada pagato, resta da vedere se il versamento sia da eseguire in due rate oppure in una sola. In caso di imposta 2021 superiore a 51,65 euro, ma pari o inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2022 va versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Se invece l’imposta del 2021 è risultata superiore a 257,52 euro, l’acconto per il 2022 è dovuto in due rate: la prima, nella misura del 40% doveva essere versata a giugno, mentre la seconda, nella misura del restante 60% va appunto corrisposta entro il 30/11. Resta comunque intesa la possibilità di pagare tutto l’acconto entro il 30 novembre, comprensivo appunto di prima e seconda rata, eventualmente tramite ravvedimento in relazione alla quota della prima rata che avrebbe dovuto essere pagata a giugno.
FONTE CAF ACLI