Regime forfettario: la soglia si alza a 85.000 €
Il nuovo Regime Forfettario “disegnato” dalla manovra 2023 facilita senza dubbio l’ingresso a una platea più ampia di beneficiari, ma dall’altro introduce anche le condizioni per un’uscita immediata dalla tassazione agevolata. Il meccanismo è sempre quello dei paletti economici, ossia stai dentro se… ed esci fuori se…
Regime Forfettario 2023: soglia reddituale più alta
Da un lato il Regime Forfettario 2023 allargherà i suoi portali di ingresso: l’ultima Legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio, innalza infatti la soglia economica dei ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare la tassazione agevolata in sostituzione di Irpef e Iva, che passa così da 65.000 a 85.000 euro. Da specificare che “a partire dal 2023” significa appunto che è da quest’anno che entra in vigore la nuova soglia di 85.000 euro, di conseguenza nel 2023 potranno già applicare il regime di favore coloro che nel 2022 non hanno superato la soglia di ricavi/compensi pari a 85.000 euro, dal momento che l’applicazione del regime guarda appunto alla situazione dell’anno precedente.
Regime Forfettario 2023: quando decade?
D’altronde, nella nuova regolamentazione del Regime Forfettario c’è anche tracciata la strada per un’uscita immediata, cui saranno costretti tutti coloro che superassero la soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi. Non a caso abbiamo detto “immediata” perché così sarà in effetti; cioè in deroga a quanto prevede l’applicazione canonica del regime sulla base dei ricavi/compensi dell’anno precedente, in questo caso specifico, invece, l’applicazione decadrebbe nello stesso anno in cui la soglia dei 100.000 euro fosse varcata, quindi con effetti fiscali immediati senza aspettare l’anno successivo. Inoltre va tenuto presente che “in caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate”.
Regime Forfettario: quali sono i vantaggi fiscali?
Il Regime Forfettario è innegabilmente vantaggioso, perché permette nei primi 5 anni di applicazione un’imposta fissa al 5% (“flat”, per usare un termine in voga), sostitutiva quindi della tassazione ordinaria sul reddito imponibile dell’attività. Reddito che però non va conteggiato per intero, cioè complessivamente, ma secondo quote percentuali fissate a priori (forfettarie, appunto) che variano in base alla macro-categoria nella quale l’attività si colloca (tecnicamente si chiamano coefficienti di redditività). Passato poi il primo quinquennio, l’aliquota agevolata del 5%, stante il solito requisito base dei ricavi non superiori a 85.000 euro, si alzerebbe dal 5 al 15 per cento (ovviamente le sedi CAF ACLI Service Roma svolgono consulenza sulla possibilità o meno di aderire al regime di favore).
Ma parte il rialzo a 85.000 euro della nuova soglia di accesso, va anche rammentato che il Regime Forfettario continua ad avere un altro requisito economico non trascurabile introdotto nel 2020, ovvero l’obbligo di non aver sostenuto – sempre nell’anno precedente – spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e quelle per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari; per l’esattezza lo stesso requisito, ma con un tetto di spesa decisamente più basso (5.000 euro lordi), era già stato in vigore negli anni precedenti al 2020.
Regime Forfettario 2023: chi ne ha diritto?
In sintesi, dal 1° gennaio 2023 per accedere al Regime Forfettario è necessario che nell’anno d’imposta precedente:
- l’attività intrapresa non abbia totalizzato ricavi o compensi superiori a 85.000 euro;
- l’ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell’imprenditore o dei suoi familiari, non sia stato superiore a 20.000 euro lordi.
Regime Forfettario: quando non può essere applicato?
Viceversa, sul versante delle condizioni di esclusione, è previsto che non possono avvalersi del regime forfettario:
- i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui intendano godere del regime di favore abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro, paletto però che decadrebbe se in quello stesso anno il rapporto di lavoro è cessato e sempre che non sia stato percepito un reddito di pensione, che essendo una tipologia di reddito assimilata al lavoro dipendente rientrerebbe comunque nel conteggio ai fini del raggiungimento del suddetto limite di 30mila euro;
- coloro che già godono di preesistenti regimi speciali ai fini dell’Iva o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato Ue o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo (“non residenti Schumacker”);
- coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- coloro che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure detengono il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni.