Rimborso 730 erogato in base alla presentazione
Quando mi verrà rimborsato il credito del 730? È senza dubbio una delle più classiche domande, se non la più classica, che il contribuente si pone dopo aver scoperto che l’esito della sua dichiarazione è sfociato in un rimborso anziché in un addebito. Soldi in arrivo quindi, e nulla di dovuto allo Stato. La dinamica dei rimborsi, però, non sempre è lineare, e potrebbe nascondere qualche “zona grigia” in grado di rallentarne la normale erogazione.
Il caso più classico è quando si inserisce nel 730 un sostituto d’imposta errato, il quale, a quel punto, non essendo tenuto al rimborso, opporrà un diniego nei confronti del dichiarante. Vi sono poi quei rimborsi che i sostituti, anziché versare in un’unica soluzione verseranno a rate, oppure i rimborsi dei modelli “senza sostituto” che perverranno – con tempi di attesa più lunghi – non da un datore di lavoro vero e proprio ma dall’Agenzia delle Entrate, nelle vesti stavolta di ente erogatore anziché riscossore.
Spesso però i dubbi dei contribuenti sorgono perché non si ha ben chiara la trafila che si innesca dopo aver presentato il 730, a prescindere da come lo si è presentato, se tramite un CAF oppure autonomamente tramite il sito dell’Agenzia. In buona sostanza avviene questo: il 730, dopo essere stato elaborato, produce un esito di debito o credito in base al quale il contribuente dovrà versare una certa imposta oppure al contrario ottenere un rimborso. Quell’esito, in pratica, viene notificato in un prospetto apposito nel plico della dichiarazione chiamato “730-4” che verrà trasmesso dal CAF all’Agenzia (nel caso di 730 presentati tramite intermediario) e poi dall’Agenzia al sostituto d’imposta, affinché quest’ultimo proceda a erogare il rimborso, ove dovuto, sulla busta paga del dichiarante.
Ma la domanda resta sempre quella: quando? Di regola il rimborso viene erogato materialmente col primo stipendio utile a partire dal mese successivo rispetto a quando il datore di lavoro ha ricevuto il cosiddetto “risultato contabile”, cioè il famoso “730-4” di cui dicevamo (nel caso invece dei pensionati, generalmente il rimborso viene erogato sulla pensione del secondo mese successivo). Per chi allora si è avvalso (o si avvarrà entro il 30 settembre) di un CAF, dev’essere chiara anzitutto questa griglia temporale, che in primis regola le trasmissioni dei 730 dagli intermediari fiscali all’Agenzia e di conseguenza anche le comunicazioni con cui l’intermediario dovrà informare il contribuente sull’esito del 730; quindi se la dichiarazione è stata/sarà presentata:
- entro il 31 maggio, la comunicazione dell’intermediario doveva arrivare entro il 15 giugno 2021;
- dal 1° e il 20 giugno, la comunicazione doveva arrivare entro il 29 giugno 2021;
- dal 21 giugno al 15 luglio la comunicazione deve arrivare entro il 23 luglio 2021;
- dal 16 luglio al 31 agosto la comunicazione arriverà entro il 15 settembre 2021;
- dal 1° al 30 settembre la comunicazione arriverà entro il 30 settembre 2021.
Ciò dimostra sostanzialmente che non esiste una data unica entro la quale ci si possa aspettare con certezza matematica il rimborso spettante, ma il calendario varia appunto a seconda del giorno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, o tramite Agenzia oppure tramite intermediario.
Nei casi poi di diniego da parte del sostituto, ovvero quando – spiegavamo all’inizio – il sostituto riceve il prospetto di liquidazione di qualcuno che non figura come suo dipendente, sarà l’Agenzia stessa o l’intermediario ad avvisare il contribuente dell’avvenuto diniego, a seguito del quale bisognerà per forza procedere con l’elaborazione di un 730 integrativo di tipo “neutro” (appunto per correggere il dato del sostituto). Nel caso infine dei 730 senza sostituto d’imposta, il credito sarà erogato dall’Agenzia direttamente sul conto del dichiarante oppure tramite assegno da Poste Italiane, ma con che tempi non è possibile dirlo con esattezza.