Sconto e cessione: l’AdE riscrive i termini per l’invio
Sconto in fattura e cessione del credito rivedono il loro calendario tra febbraio ed aprile. Difatti le recenti novità introdotte col Decreto Sostegni-ter, cui si aggiungono un paio di importanti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, ridisegnano nell’immediato le tempistiche per l’invio delle comunicazioni con cui i contribuenti, potenziali beneficiari dei bonus fiscali sugli interventi edili o di riqualifica energetica, notificano all’amministrazione la scelta di usufruirne sotto altra forma rispetto al 730, cioè appunto tramite lo sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure tramite la cessione a un qualche istituto finanziario.
Cominciamo anzitutto col dire che per tutte le spese effettuate nel 2021, nonché per le rate di detrazione non fruite relative ad anni precedenti, il provvedimento AdE del 3 febbraio ha disposto la proroga, dal 16 marzo al 7 aprile 2022, del termine entro cui trasmettere la comunicazione per notificare appunto la scelta alternativa della cessione o dello sconto in fattura, necessaria affinché l’Agenzia stessa non inserisca quelle spese nella dichiarazione precompilata 2022, che sarà resa disponibile dal 30 aprile. A norma di legge, infatti, la scadenza ordinaria sarebbe il 16 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui le spese sono state effettuate, ma anche quest’anno, come accaduto nel 2021 in riferimento alle spese 2020, è sopraggiunta la proroga a spostare il termine di invio (se occorre assistenza le nostre sedi restano sempre disponibili).
C’è però un’altra importante novità, e questa certamente di più stretta attualità: in primis perché legata alle disposizioni del recente Decreto Sostegni-ter (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio), ma soprattutto perché a seguito di un altro provvedimento AdE, stavolta del 4 febbraio, va a modificare nell’immediato, cioè nell’arco di questo febbraio, la disciplina del cosiddetto “periodo transitorio” delle cessioni sui crediti. Per spiegare cos’è il periodo transitorio, va premesso che “l’articolo 28 del decreto Sostegni-ter ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni a catena”.
L’inizio, però, di tale divieto dal 27 gennaio non è da considerarsi tassativo, perché di fatto il legislatore ha introdotto questo “periodo transitorio” cui accennavamo, in base al quale “i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto anche di un’ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data”.
Dunque, stando al Sostegni-ter questa fase di transizione è stata circoscritta per i crediti ceduti fino al 7 febbraio che potranno quindi essere ceduti un’ulteriore volta, fermo restando che prima del 7 si sia provveduto a comunicarne la/le precedenti cessioni. A riscrivere però questa tabella di marcia si è inserita l’Agenzia col provvedimento del 4 febbraio, che in buona sostanza concede dieci giorni di più per mettersi in regola con la comunicazione della cessione dei crediti ricadenti nel “periodo transitorio”.
Il provvedimento del 4 febbraio sposta quindi dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine “prima del quale” devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Tradotto in termini pratici, la disciplina transitoria (per la quale – lo ribadiamo – viene meno il divieto della cessione a catena del credito) si applica ai crediti la cui cessione sia stata già o sarà comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 16 febbraio 2022 (appunto il giorno prima del 17 febbraio).