Stop estivo per adempimenti fiscali e termini processuali
Scattano le “ferie” per tutti gli adempimenti che riguardano la giustizia ordinaria, amministrativa e tributaria. Dal 1 al 31 agosto facendo riferimento all’articolo 1 della legge n. 742/1969 sono sospesi i termini di natura processuale che riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Va in vacanza anche il fisco. E’ previsto, infatti, come ogni anni un periodo feriale dal 1 al 20 agosto.
Sospensione dei termini processuali
Dal 1° al 31 agosto scatta la sospensione del contenzioso tributario che coinvolge tutti i termini inerenti agli adempimenti processuali. In primo luogo, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato). Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre). Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 26 luglio, il termine per proporre ricorso scade il 25 ottobre).
Durante la pausa estiva, sono sospesi, tra gli altri:
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso)
- il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso)
- i termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza)
- i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione). In questo caso, naturalmente, il computo va effettuato a ritroso.
Il pit stop è inerente anche ai termini operanti nell’ambito del reclamo/mediazione (in particolare, il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve concludersi la procedura). La sospensione, invece, non riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e le fasi cautelari del processo.
Sospensione di adempimenti e versamenti
Finiscono sotto l’ombrellone anche le scadenze tributarie. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24 in scadenza nel periodo 1-20 agosto, slittano al 20 agosto. Vi ricordiamo che quest’anno il 20 agosto cade di sabato, quindi l’ultimo giorno utile è il 22 agosto.
FONTE CAF ACLI