Superbonus & co: per la cessione si può andare al CAF
Anche per il Superbonus 110%, così come per le altre forme di detrazione sui lavori a casa (dalle ristrutturazioni edilizie al risparmio energetico), laddove non ci sia capienza fiscale da parte del contribuente, o si sia impossibilitati a goderne per ragioni riconducibili al regime di tassazione (ad esempio quando si gode di regimi fiscali sostitutivi), è comunque prevista l’opportunità di usufruirne indirettamente tramite la cessione alla ditta (che in cambio applicherà il cosiddetto “sconto in fattura”) oppure la cessione ad altri soggetti finanziari, come le banche o le Poste, che in cambio erogheranno un finanziamento fino a un importo pari alla detrazione ceduta. La scelta ovviamente può anche nascere da ragioni di semplice volontà del contribuente, che invece di richiedere la detrazione nel 730 potrebbe optare per una di queste due scelte alternative.
L’importante, però, è che l’opzione vada esercitata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (e più avanti vediamo come) entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Non a caso, infatti, il 16 marzo coincide col termine entro cui diversi soggetti quali banche, assicurazioni, agenzie funebri, università, ecc, devono trasmettere all’Agenzia i dati di spesa dell’anno precedente, dati che poi andranno a confluire nei modelli precompilati ai fini della detraibilità o deducibilità. Quindi in parole povere l’Agenzia ha bisogno di capire quali spese (relative ai lavori dei bonus casa) vanno precompilate e quelle invece no, perché appunto su queste ultime è stata opzionata la via alternativa della cessione o dello sconto. Per quest’anno però, in via eccezionale, l’Agenzia è intervenuta con un provvedimento del 22 febbraio prorogando dal 16 al 31 marzo il termine ultimo per chi volesse regolare agli occhi del Fisco le cessioni o gli sconti relativi alle spese sostenute nell’anno 2020.
A introdurre la chance della cessione del credito o dello sconto in fattura in relazione alla “galassia” dei bonus casa è stato l’articolo 121 del Dl 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”). L’opzione, nel complesso, è sì valida per i cosiddetti interventi “trainanti” che costituiscono la spina dorsale del Superbonus 110% (senza di questi, infatti, la detrazione non potrebbe sussistere), ma di fatto era/è già valida anche per coloro che sostengono – negli anni 2020 e 2021 – tutte queste tipologie di lavori:
- recupero del patrimonio edilizio (vedi manutenzione straordinaria, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc);
- riqualificazione energetica rientranti nell’Ecobonus 65%;
- adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cosiddetto Bonus Facciate);
- installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Quindi in sostanza, se non detraggo direttamente la spesa nel 730, posso cedere il beneficio alla ditta che mi esegue i lavori abbattendomi il costo, altrimenti posso cedere il credito a un istituto finanziario/banca/ecc. secondo i parametri dell’accordo che quell’istituto troverà con me o la ditta, ma in sostanza io, cedente del beneficio, avrò anche in questo caso il costo dei lavori abbattuto se non azzerato.
Ciò premesso, vediamo esattamente di cosa si tratta quando parliamo di cessione del credito/sconto in fattura. In pratica, come accennavamo, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, secondo la formula ormai rodata della suddivisione in quote annuali di pari importo (nel caso specifico del Superbonus ne sono previste 5), si può scegliere alternativamente:
- lo “sconto in fattura”, che in pratica permette di vedersi abbattuto il costo dei lavori direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori (nella sostanza sino all’importo massimo corrispondente alla percentuale del bonus fiscale di riferimento ceduto alla ditta, 50%, 65%, ecc.);
- la “cessione del credito”, che in tal caso presuppone, appunto, la cessione vera e propria della detrazione fiscale da parte del contribuente all’indirizzo di un ente terzo (fornitori di beni, esercenti di attività autonome, banche, società, ecc.) in cambio del rimborso fino a un importo massimo corrispondente alla somma altrimenti detratta in dichiarazione.
Restano dunque da vedere i passi operativi da compiere per portare a termine l’opzione. Come accennavamo sopra, servirà trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese (proroga al 31 marzo per quelle sostenute nel 2020), un’apposita comunicazione con cui verrà notificata la rinuncia al bonus fiscale X o Y in luogo appunto della sua cessione o dello sconto in fattura. La trasmissione può essere effettuata in via autonoma oppure con l’ausilio delle nostre sedi CAF ACLI Roma già abilitate all’utilizzo della procedura web. Infine, nel caso in cui la rinuncia riguardi il Superbonus, l’opzione cessione/sconto richiederà anche l’apposizione del visto di conformità da parte dell’intermediario abilitato, cioè in pratica l’acquisizione dei documenti che dimostrano la spettanza della detrazione ceduta, servizio anch’esso per cui le sedi CAF ACLI sono disponibili a darvi assistenza.