Superbonus 110: fuori le spese non connesse ai lavori
Ai fini del Superbonus, le spese effettuate per gli eventuali interventi “trainati” – anch’essi detraibili col 110% in seno a quelli principali cosiddetti “trainanti” – devono comunque essere strettamente correlate alla realizzazione delle opere agevolate; viceversa, determinate spese per così dire “accessorie”, quindi non direttamente vincolate alla realizzazione dei lavori, non possono rientrare nel raggio della detrazione. È questo il succo di una risposta – la n. 547 – che l’Agenzia delle Entrate ha fornito su un caso di Superbonus 110 presentato da un condominio in merito alla realizzazione di un ascensore come mezzo di superamento delle barriere architettoniche.
In pratica il caso è questo: il condominio sta eseguendo delle opere di efficientamento energetico detraibili col 110% come lavori “trainanti”. Oltre a queste opere, c’è l’intenzione di installare un ascensore quale intervento di rimozione di barriere architettoniche. È chiaro quindi che l’ascensore figurerebbe come opera “trainata” (cioè a rimorchio) nell’ambito complessivo degli interventi energetici, e come tale meritevole anch’essa della maxi detrazione al 110%. Fin qui tutto ok. Il chiarimento fiscale chiesto dall’amministratore del condominio riguarda per l’esattezza l’acquisto di una cantina di proprietà di uno dei condomini che servirebbe come volume per ospitare il vano motore e la fossa di termine corsa dell’ascensore.
Quindi la domanda è: sarebbe possibile far rientrare nel 110% anche la spesa di acquisto della cantina, così come i lavori di realizzazione del futuro ascensore? La risposta dell’Agenzia è negativa. Posto che fra gli interventi “trainati” detraibili col Superbonus rientra anche l’installazione degli ascensori in qualità di lavori finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, va comunque detto che la ratio generale della norma permette di applicare lo sconto d’imposta soltanto sulle spese sostenute per la “realizzazione di specifici interventi” e su quelle strettamente collegate alla loro realizzazione, tra cui però non rientrano, nel caso specifico, i costi per l’acquisto dell’unità immobiliare (la cantina del condomino) su cui i lavori, o parte di essi, saranno realizzati.
Allora in conclusione, le spese di realizzazione dell’ascensore saranno tranquillamente detraibili col 110 come lavori “trainati”; anche le spese connesse alla realizzazione, come ad esempio l’acquisto dei materiali, le perizie tecniche, i sopralluoghi, avranno l’ok della detrazione, ma d’altro canto l’acquisto di per sé della cantina non potrà essere annoverata come spesa direttamente connessa alla realizzazione e di conseguenza non rientrerà nell’applicazione del Superbonus.
FONTE CAF ACLI