Superbonus: chi ne può usufruire?
Chi può usufruire del Superbonus 110? Tanto per cominciare ci sono i condomìni e, come previsto dal comma 66 della Legge di Bilancio 2021, le persone fisiche a patto che i lavori e gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate non rientrino nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (per quanto riguarda invece la categoria dei professionisti, se ne parla più dettagliatamente all’ultimo paragrafo, ndr). Fatta questa premessa, il mosaico degli aventi diritto è in realtà molto più fluido, articolato ed esteso rispetto a quanto traspare da una prima lettura della norma.
Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, oppure, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal Dpr n. 445/2000. In particolare, i beneficiari devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, ad esempio usufrutto, uso, abitazione o superficie, o altrimenti detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Sono poi ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5 del Tuir (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla Legge n. 76/2016, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) cui vanno aggiunti anche i conviventi di fatto (sempre ai sensi della Legge 76/2016), a condizione però che sostengano anch’essi le spese per la realizzazione dei lavori. In particolare, il Superbonus estende il perimetro di condivisione familiare a patto che si tratti di conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.
A questi due gruppi o categorie, infatti, si devono aggiungere gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, e tutti quegli enti istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing – modello di organizzazione e gestione dei pubblici servizi che le pubbliche amministrazioni adottano attraverso propri organismi, cioè senza ricorrere al libero mercato – e le cui finalità sociali sono le stesse degli Iacp. In particolare, in tali casi, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, espressamente adibiti a edilizia residenziale pubblica.
E non finisce qui. Infatti, la detrazione spetta anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. E ancora, tra la platea del 110% rientrano anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000. Spazio anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi del Dlgs n. 242/1999, ma limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione infine spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma solo nel caso in cui le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico e, dunque, diversi da quelli strumentali utilizzati alle attività di impresa o arti e professioni nonché dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della rispettiva attività e dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa. In realtà, tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati su unità immobiliari. Infatti, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono comunque fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. Resta fermo invece, il paletto che esclude dal Superbonus tutti quei soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, dato che in tal caso non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Non è escluso, comunque, che tali soggetti possano optare, in luogo della detrazione, per il contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.
(Fonte: FiscoOggi.it)