Superbonus, ok sulle spese fuori contributo
Non c’è preclusione ad applicare il Superbonus sulle eventuali spese “extra” effettuate dal titolare di un appartamento danneggiato dal sisma al di fuori del contributo pubblico percepito per la ricostruzione. Basta però che vi sia un’asseverazione tecnica che accerti l’utilità e congruità, in rapporto ai lavori, di questi ulteriori importi spesi di tasca propria. È questo il succo della risposta 222 del 22 febbraio scorso fornita dall’Agenzia delle Entrate sull’interpello di un signore, proprietario di un fabbricato gravemente danneggiato dal terremoto del 26 ottobre 2016, che chiedeva appunto se le ulteriori spese sostenute in aggiunta al contributo statale potessero o meno rientrare nella disciplina fiscale del Superbonus (ormai ex 110, nel 2023 passato al 90%) nonostante – dettaglio fondamentale – non fossero previste nel progetto originario di ricostruzione, e quindi non vi fosse in origine una “pezza” tecnica che ne dimostrasse la necessità.
Superbonus: ok su spese extra contributo
Il Superbonus, laddove sia presente l’erogazione di un contributo pubblico, non oppone nessun ostacolo nel Modello 730 (prenota un appuntamento con CAF ACLI Service Roma) su eventuali importi spesi al di fuori del contributo “in accollo alla committenza” (cioè appunto di tasca del privato), ma a condizione che siano giustificati nel contesto specifico della ricostruzione, e che dunque rivestano una loro importanza e utilità ai fini della sicurezza complessiva del fabbricato.
Superbonus spese extra contributo: serve la variante
Nel caso del contribuente, al momento del deposito del primo progetto, non essendo appunto previste opere in ”accollo” al titolare, non fu presentata nessuna asseverazione di efficacia dei lavori e di congruità delle spese da parte del progettista. In corso d’opera però ci si è resi conto della necessità di lavori aggiuntivi non coperti dal contributo pubblico, che però sono stati comunque eseguiti e pagati dal contribuente. A tal proposito, ricorda l’Agenzia, “anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o hanno già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, presentando una variante progettuale in corso d’opera relativa agli interventi e all’acquisto di beni non previsti in origine”.
Superbonus: l’asseverazione va depositata
Ciò premesso, considerato che l’interpello specifico richiama proprio la casistica delle “varianti” sul progetto originario, l’Agenzia ritiene che il Superbonus possa essere sì applicato con riferimento alle spese sostenute per i lavori eccedenti il contributo pubblico, ma a condizione che un professionista asseveri l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, e attesti che gli stessi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo. Dopodiché, una volta predisposta l’asseverazione, quest’ultima dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.
FONTE CAF ACLI