Superbonus: per il 110 fa fede il bonifico entro il 2023
Via libera al Superbonus 110 se il condominio ha disposto il bonifico bancario relativo a spese entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di questa forma di pagamento, infatti, in applicazione del principio di cassa, le spese si considerano sostenute nel momento in cui viene dato l’ordine alla banca. Su questo ruota il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 137 dello scorso 20 giugno.
L’istanza d’interpello presentava il caso di un condomino incaricato di effettuare i pagamenti relativi ai lavori di un condominio minimo senza amministratore. I pagamenti in questione sono stati effettuati mediante bonifici bancari disposti tramite home banking sabato 30 dicembre 2023, data che appunto risulta come “inserimento” dei bonifici, mentre l’esecuzione vera e propria (cioè l’addebito) risulta avvenuta il 2 gennaio 2024.
Come dichiarato nell’interpello dalla proprietaria di una delle unità immobiliare facente parte del condominio, l’assemblea aveva precedentemente deliberato – tra il 19 e il 24 novembre 2022 – l’effettuazione di un intervento di riqualificazione energetica consistente nell’isolamento termico a cappotto dell’edificio, incaricando uno dei condomini della gestione dei contratti di appalto e dei successivi pagamenti.
Inoltre, la Cila relativa agli interventi è stata presentata in data 25 novembre 2022: pertanto da questo punto di vista risultano soddisfatte le condizioni per la fruizione del beneficio nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (che prevedono appunto, nel caso in cui la delibera assembleare sia stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022, la presentazione della CILA entro il 25 novembre 2022).
Il dubbio posto nell’interpello era quindi riferito al corretto anno di imputazione della spesa, cioè se ai fini fiscali si dovesse considerare una spesa sostenuta nel 2023 o nel 2024, il che fa tutta la differenza del mondo, visto che imputarla al 2024 anziché al 2023 avrebbe significato una detrazione non più del 110 ma del 70 per cento.
In ogni caso, nella fattispecie, il rischio di “accontentarsi” di una detrazione ben più esigua non sussiste. L’Agenzia delle Entrate ha infatti dato parere favorevole al fatto che il Superbonus “condominiale” possa comunque essere accreditato nella misura extra-large del 110%.
Posto allora, come si accennava all’inizio, che per persone fisiche, esercenti, professionisti ed enti non commerciali, il criterio di cassa è quello che regola l’individuazione dell’anno d’imposta per attribuire le detrazioni, nel corso dell’evento Telefisco 2024, con riferimento ai costi sostenuti mediante bonifico bancario, è stato evidenziato che il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui viene effettuato l’ordine di pagamento alla banca.
Quindi, seguendo appunto il principio di cassa, in caso di pagamento con bonifico bancario – modalità cui è ricorso il condominio – la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene effettuato il bonifico, non rilevando il momento successivo in cui avviene l’addebito sul conto corrente. Ragion per cui, essendo stato ordinato il bonifico il 30 dicembre 2023, il condominio minimo potrà accedere al Superbonus nella misura del 110% nonostante l’addebito materiale sia poi avvenuto il 2 gennaio 2024.
FONTE CAF ACLI