Under 36: acquisto casa più facile Isee permettendo
Col Decreto Sostegni-bis (73/2021), pubblicato in Gazzetta il 25 maggio, entrano in circolazione due nuove norme già entrate nel mirino di molti giovani: si tratta delle misure che tendono ad agevolare, sia sul fronte dei mutui, sia su quello delle imposizioni fiscali, le transazioni, fra le altre, sugli acquisti della prima casa da parte della fascia under 36.
Asse portante di queste disposizioni si conferma, come di consueto, lo strumento dell’ISEE, ovvero l’indice economico che traccerà il confine tra chi potrà o meno approfittare delle nuove misure agevolative, fermo restando che il decreto dovrà adesso attraversare l’iter parlamentare di conversione in legge dal quale potrebbero emergere significative variazioni al testo varato dall’esecutivo (per il calcolo ISEE è possibile rivolgersi alle sedi CAF ACLI o prenotare un appuntamento tramite l’area myCAF).
Ma ragioniamo sugli elementi che abbiamo adesso a disposizione. Come accennavamo, sono due i fronti su cui agiscono le novità normative. Il primo: sostanzialmente quello dell’accesso al credito per l’acquisto della prima casa, cioè i mutui. Per la verità, l’ambito specifico su cui interviene il Sostegni-bis, vale a dire il cosiddetto Fondo di Garanzia per la prima casa, esiste già dal 2013, quando a istituirlo fu una norma del governo Letta.
Di nuovo però accade questo: l’articolo 64 del Sostegni-bis, di fatto, allenta le maglie dell’accesso al fondo, rendendolo quindi più agevole in presenza di requisiti meno stringenti. La garanzia, in linea generale, è quella con cui lo Stato si espone nella misura del 50% della quota capitale su finanziamenti erogati a vario titolo, uno fra questi – appunto – l’acquisto della prima casa, cui si aggiungono ad esempio i finanziamenti connessi agli interventi di ristrutturazione o accrescimento dell’efficienza energetica dell’abitazione principale.
Il Sostegni-bis, quindi, rispetto a queste condizioni pregresse, dispone adesso che:
- l’accesso al fondo venga ampliato ai giovani di età inferiore ai 36 anni (cioè coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno de finanziamento), senza limitazioni sulla tipologia di contratto di lavoro, purché abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro;
- la garanzia dello stato sia innalzata all’80% sulla quota capitale dei finanziamenti richiesti;
- la durata del beneficio, annessa all’emergenza Covid, è prevista fino al 30 giugno 2022.
Il secondo fronte è quello delle agevolazioni sulle imposte legate agli atti di acquisto della prima casa. A tal riguardo, sempre l’articolo 64 del Sostegni-bis prevede che sia gli atti d’acquisto di immobili abitativi, ad eccezione di quelli di lusso A1-A8-A9, sia quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione a favore dei ragazzi under 36 (cioè 36 non ancora compiuti nell’anno in cui l’atto è rogitato), con ISEE non superiore a 40.000 euro, avranno diritto, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (entrata in vigore del decreto) e il 30 giugno 2022:
- all’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale;
- alla riduzione del 50% sugli onorari notarili;
- a un credito d’imposta (sugli atti soggetti ad IVA) pari all’IVA corrisposta, credito che poi potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto (in quest’ultimo caso, dalla lettura della norma, sembrerebbe che il requisito ISEE non si applichi, ma si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate).