Lavoro domestico: l’astensione obbligatoria e facoltativa nella maternità
Nell’ultimo rinnovo del CCNL lavoro domestico è stata inserita una nota che promuove tutte le iniziative utili alla tutela delle lavoratrici madri. Vediamo insieme quali sono i sostegni che spettano alle mamme lavoratrici domestiche.
Astensione anticipata
Le lavoratrici che hanno una gravidanza a rischio o le cui condizioni di lavoro sono pericolose per la loro salute o per quella del bambino, possono astenersi anticipatamente dal rapporto di lavoro. Il rischio o le gravi complicazioni devono essere attestate dal medico competente.
La lavoratrice dovrà poi inoltrare la richiesta di maternità anticipata all’Inps e consegnare copia della ricevuta al datore di lavoro.
Astensione obbligatoria
Il periodo di astensione obbligatoria delle lavoratrici madri è compreso tra i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, salvo anticipi e posticipi, e i 3 mesi dopo la data del parto.
Le lavoratrici possono astenersi un mese prima del parto e per i successivi 4 mesi dopo la nascita, purché questa scelta venga garantita dal medico esperto in materia.
Anche in questo caso la lavoratrice dovrà trasmettere la richiesta di maternità all’Inps e consegnare copia della ricevuta al datore di lavoro.
Alle lavoratrici domestiche non è riconosciuta l’indennità economica per i periodi di astensione facoltativa che viene richiesta dopo il periodo di maternità obbligatoria.
Requisiti per la domanda di maternità
Condizione necessaria per il riconoscimento della maternità obbligatoria è che la lavoratrice abbia maturato 52 contributi settimanali negli ultimi 24 mesi oppure 26 contributi settimanali negli ultimi 12 mesi.
Per una corretta gestione
Per inviare la domanda di maternità il Patronato ACLI di Roma è sempre a vostra disposizione e per una corretta gestione del contratto di lavoro domestico, rivolgiti allo sportello Lavoro Domestico del Patronato ACLI di Roma a te più vicino.
FONTE PATRONATO ACLI