Rendite Inail più alte: rivalutate le prestazioni economiche dal 1 gennaio 2021
Con circolare del dicembre 2021, l’Inail ha dato attuazione a quanto previsto dalla normativa riguardo alla rivalutazione delle prestazioni economiche liquidate a seguito di infortunio o malattia professionale in riferimento a tutte le gestioni di appartenenza.
Le prestazioni economiche erogate dall’Inail sono soggette a rivalutazioni periodiche, basate sulle variazioni effettive dei prezzi al consumo accertate dall’Istat. A partire dal 1° gennaio 2021 la rivalutazione è stata determinata nella misura del 4,9%.
Ciò ha effetto in particolare sulle rendite dirette, ovvero quelle erogate (nel regime attuale) per menomazioni a partire dal 16% e quelle indirette (ossia le rendite ai superstiti).
Nel primo caso, ovvero per le rendite dirette liquidate dal 25.07.2000, l’aumento riguarderà solamente la quota patrimoniale. Infatti, si ricorda che da tale data le rendite dirette vengono calcolate sulla base di due quote distinte: la prima riferita al danno biologico (danno alla salute) e la seconda corrispondente alla quota patrimoniale.
Al contrario, in caso di rendite ai superstiti, oppure di rendite dirette ma liquidate entro il 24.07.2000, essendo composte solamente dalla quota patrimoniale, l’aumento dovuto alla rivalutazione riguarderà l’intero importo della prestazione.
Il calcolo delle rendite è comunque vincolato a dei minimali e dei massimali di retribuzione stabiliti dalla normativa di legge a cui viene ricondotta la retribuzione percepita dal lavoratore nei dodici mesi precedenti l’evento assicurato.
Di seguito si riportano i nuovi importi di riferimento delle retribuzioni per il calcolo delle rendite riferite ad alcune gestioni:
- Settore industria
Con effetto dal 1/1/2021, i limiti retributivi minimo e massimo per questo settore sono stati adeguati rispettivamente a 17.448,90 euro e a 32.405,10 euro.
- Settore marittimo
Valgono i medesimi limiti, ad eccezione di alcune figure (comandanti, capi macchinisti, ufficiali) per le quali si applica un diverso massimale.
- Settore agricoltura
Per i lavoratori assunti a tempo determinato si fa riferimento a una retribuzione convenzionale, rivalutata dal 01/01/2021 a 26.336,74 euro. Per i lavoratori a tempo indeterminato si applicano gli stessi minimali e massimali del settore industria. Per i lavoratori autonomi si applica una retribuzione convenzionale pari a 17.448,90 euro.
Le altre rivalutazioni
Anche ulteriori prestazioni economiche Inail, non collegate alla retribuzione, sono state oggetto di rivalutazione, tra le quali:
- L’Assegno funerario
L’assegno una tantum in caso di morte per infortunio o malattia professionale rivalutato nella misura di 10.542,45 euro (importo precedente 10.050,00). Tale prestazione viene erogata a coloro che sostengono le spese funerarie dell’infortunato o del tecnopatico.
- L’assegno per l’assistenza personale continuativa
L’assegno per l’assistenza personale continuativa è un importo aggiuntivo mensile alla rendita per coloro che si trovano in particolari e gravose condizioni di salute. L’importo ammonta ora a 574,59 euro (importo precedente 547,75 euro);
I conguagli
Come è stato accennato, le rivalutazioni valgono anche per le prestazioni economiche già in pagamento e pertanto l’Inail, in questi giorni, sta provvedendo alle operazioni di conguaglio degli arretrati maturati e contestualmente all’invio di apposita comunicazione (mediante i modelli 170/i per le rendite dirette e modelli 171/i per le rendite ai superstiti).
Gli operatori del Patronato ACLI di Roma sono a disposizione per una verifica della correttezza degli importi in pagamento e dei relativi adeguamenti.
FONTE PATRONATO ACLI