Sei all’estero, disoccupato e vuoi rientrare in Italia? Le scadenze per non perdere l’indennità
Molti lavoratori italiani che, dopo un periodo di lavoro all’estero, intendono rientrare in Italia si chiedono se hanno diritto all’indennità di disoccupazione in Italia oppure possono continuare ad usufruire dell’indennità erogata all’estero “esportandola” in Italia. In questi casi è importante sapere cosa fare e, soprattutto, quali sono i documenti esteri necessari per la richiesta dell’indennità in Italia
Disoccupati che rimpatriano da Paesi che applicano la normativa UE (Paesi UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)
Per questi soggetti, a fronte della domanda dell’indennità di disoccupazione presentata in Italia dopo il rimpatrio, procede alla verifica all’eventuale diritto della stessa prestazione nello Stato di provenienza in cui è cessato il rapporto di lavoro.
A tal fine è opportuno, prima di rientrare in Italia, richiedere ai locali centri per l’impiego esteri i seguenti modelli:
· il modello “U1” (nel quale vengono riportati i periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione).
· nel caso in cui, prima del rimpatrio in Italia, è stata presentata la domanda dell’indennità di disoccupazione nello Stato estero, è opportuno richiedere anche il modello “U2” relativo alla domanda presentata ed eventuali periodi già indennizzati.
Presentare all’INPS i suddetti modelli non è obbligatorio ma caldamente consigliato al fine di accelerare la concessione dell’indennità di disoccupazione italiana.
Disoccupati che rimpatriano da Paesi non UE
Per questi soggetti deve essere consegnata all’INPS una dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro o dalle autorità consolari italiane.
Scadenze per i disoccupati che rimpatriano dall’estero
Gli adempimenti per chiedere l’indennità di disoccupazione in Italia o l’esportazione della stessa indennità, in corso di erogazione da parte di un Paese estero, sono i seguenti:
· essere ritornato in Italia entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
· aver presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (denominata D.I.D.) presso il locale Centro per l’Impiego italiano, entro 30 giorni dal rimpatrio
La domanda di indennità di disoccupazione italiana
La domanda deve essere presentata all’INPS, anche tramite un Ente di Patronato come il Patronato ACLI che ha una rete di uffici in Italia e in molti Paesi esteri: per questo rivolgiti agli operatori del Patronato ACLI presso la sede più vicina.
Nei casi di rimpatrio del disoccupato in Italia, la domanda non è soggetta a termini di presentazione.
· Nel caso di prima domanda di indennità, la durata del rapporto di lavoro cessato all’estero non è influente.
· Per eventuali domande successive alla prima, il disoccupato deve aver svolto un periodo di lavoro dipendente per almeno 12 mesi, di cui almeno sette devono essere stati svolti come dipendente all’estero.
Decorrenza dell’indennità di disoccupazione
La decorrenza è legata alla data di presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) presso il locale Centro per l’Impiego italiano. Se il lavoratore ha presentato la dichiarazione:
· Se presentata entro sette giorni dal rimpatrio, l’indennità decorre dal giorno stesso di ritorno in Italia.
· Se presentata tra l’ottavo ed il trentesimo giorno dal rimpatrio, l’indennità decorre dal giorno di presentazione della DID
FONTE PATRONATO ACLI