Tutela inail, dal 1° gennaio 2022 estesa anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo
Nel corso degli anni la tutela Inail per infortuni e malattie professionali è stata oggetto di vari interventi normativi che ne hanno esteso l’ambito di applicazione. Dall’iniziale concetto di rischio lavorativo strettamente connesso all’utilizzo di macchinari, si è arrivati ad una più ampia visione di “rischio ambientale” che concerne quindi tutto ciò che è connesso con lo svolgimento dell’attività lavorativa. È in quest’ottica che si pone la recente estensione della tutela Inail ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (ex-Enpals).
Tale tutela era già prevista, fin dal 1995, ma esclusivamente per i lavoratori subordinati (dipendenti) e soci lavoratori di società dello spettacolo. Con recente Decreto Interministeriale, l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali viene esteso anche ai lavoratori autonomi del settore.
La novità produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
I soggetti tutelati
Tra i soggetti tutelati rientra un’ampia categoria di lavoratori che comprende tra gli altri: artisti lirici, cantanti, attori, registi, sceneggiatori, addetti all’organizzazione di spettacoli, direttori d’orchestra, concertisti, ballerini, figure tecniche varie, pittori, artisti circensi, ecc.
Sono sottoposte al nuovo obbligo assicurativo anche le seguenti attività:
– insegnamento e formazione in materia di spettacolo svolte presso amministrazioni pubbliche o enti accreditati;
– spettacoli a carattere promozionale promossi da soggetti pubblici o privati;
– spettacoli musicali dal vivo (per manifestazioni popolari o folkloristiche) effettuati da giovani fino ai diciotto anni, da studenti fino ai venticinque anni, da titolari di pensione di età superiore ai sessantacinque anni e da coloro che sono già tenuti al versamento contributivo in altre forme previdenziali. In tali ipotesi, è opportuno sottolineare che la copertura assicurativa Inail è prevista anche se non vi è iscrizione all’ex-Enpals (Fondo Lavoratori dello Spettacolo).
L’obbligo del versamento del premio assicurativo ricade sempre sul soggetto committente, sia esso un privato o una pubblica amministrazione, in quanto classificato a tutti gli effetti come datore di lavoro e sul quale ricadono anche gli ulteriori obblighi, come la denuncia di infortunio, la tutela in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.
Le prestazioni spettanti in caso di infortunio o malattia professionale sono le medesime già previste per la generalità dei lavoratori già assicurati all’Inail (indennizzi per danno biologico, indennità per inabilità temporanea assoluta, rendita ai superstiti, ecc.), con gli stessi meccanismi di quantificazione degli importi. Allo stesso modo è soggetto a tutela anche l’infortunio in itinere.
FONTE PATRONATO ACLI