Prima casa: niente agevolazioni se c’è demolizione
La signora che vuole acquistare un ulteriore appartamento, che fa parte dello stesso fabbricato nel quale è situata la “prima casa” già posseduta e acquistata con le relative agevolazioni, non può usufruire nuovamente delle agevolazioni per l’acquisto se intende procedere alla distruzione dell’intero fabbricato e costruire sull’area di risulta della demolizione un villino. E’ quanto indicato nella risposta 113 del 21 aprile 2020 dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un interpello presentato da una contribuente.
La richiesta si riferisce in sostanza all’intenzione della signora di acquistare con le agevolazioni “prima casa” l’appartamento adiacente a quello che già possiede, in comproprietà con il coniuge e in regime di separazione dei beni, per poi procedere alla demolizione dell’intero fabbricato che comprende le due unità immobiliari e, successivamente, edificare sull’area rimasta libera un villino monofamiliare, che sarà composto da un’unica casa di abitazione con annesso locale garage, da destinare ad abitazione principale della coppia. L’istante ritiene di poter fruire delle agevolazioni perché l’acquisto sarebbe, in realtà, finalizzato all’ampliamento della propria, già esistente, prima casa.
Nonostante la richiesta della contribuente faccia leva sull’accorpamento dell’immobile da acquistare con quello già adibito a prima casa, le agevolazioni per l’acquisto ad aliquota ridotta non possono, in questa circostanza, essere riconosciute. L’abbattimento dell’aliquota dell’imposta di registro può essere ammessa, in caso di accorpamento di due unità immobiliari, unicamente se l’acquirente si impegna, in fase di acquisto, a “fondere anche sotto il profilo catastale la propria prima casa di abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un’unica unità abitativa”.
Nel caso specifico non è invece possibile fruire dell’agevolazione perché l’intenzione dell’istante è quella di abbattere l’intero fabbricato, nel quale sono situate la propria “prima casa” di abitazione e l’ulteriore unità acquistata, e sfruttare l’area di risulta dello smantellamento per edificare un villino. L’operazione di demolizione e di successiva ricostruzione, infatti, non può essere considerata, anche dal punto di vista catastale, una fusione e, quindi, non può essere assimilata a un ampliamento o ad un accorpamento della preesistente “prima casa” di abitazione con altra unità immobiliare, in modo da creare un’unica unità abitativa.