Rebus IVA 10%: regole diverse tra acquisto e lavori
A latere dei noti benefici fiscali goduti nel 730 su ristrutturazioni e lavori energetici, vi è anche la questione dell’IVA agevolata al 10%. In edilizia, come del resto in altri ambiti, l’aliquota ordinaria dell’IVA è pari al 22% (ex 21); talvolta però possono essere applicate anche le due aliquote agevolate al 4 e al 10 per cento. Queste aliquote sono infatti applicate dal fornitore sulla base di un’apposita autocertificazione fornita dal proprietario dell’immobile, o comunque dal soggetto che ha richiesto la prestazione.
IVA al 4%: su cosa viene applicata
Il 4% non è mai applicato per gli interventi che usufruiscono della detrazione sul risparmio energetico, ma viene riconosciuto nel caso degli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (adesso bonus 75%). Gli altri casi di applicazione dell’aliquota al 4% riguardano l’acquisto o la costruzione della prima casa.
In particolare nel caso di:
- cessione, da parte di impresa costruttrice e non, di casa di abitazione, non di lusso, destinata ad essere prima casa per l’acquirente;
- assegnazione in proprietà o in godimento di prime case ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi;
- prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa;
- prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo.
IVA al 10% connessa a manutenzioni e ristrutturazioni
L’applicazione invece del 10%, nata in seno alla manovra 2010, interessa le prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sui fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata. Per “fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata” si intende quindi:
- singole unità immobiliari a destinazione abitativa a prescindere dall’utilizzo (categorie catastali da A1 ad A11, esclusa l’A10), e relative pertinenze;
- interi fabbricati con più del 50 per cento della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.
L’aliquota agevolata riguarda anzitutto la prestazione del servizio reso, vale a dire il lavoro esecutivo di manodopera svolto per il completamento della manutenzione. Per quanto riguarda invece l’acquisto dei prodotti, l’applicazione dell’aliquota agevolata avviene esclusivamente nell’ambito del contratto di appalto. Per contratto di appalto si intende ovviamente l’accordo, anche verbale, esistente fra il contribuente e la ditta. Solitamente, infatti, la ditta che esegue i lavori è anche la stessa da cui si acquistano i prodotti da installare. È in questo caso che l’IVA al 10% viene applicata per intero sia sulla manodopera che sull’acquisto del bene, appunto perché l’acquisto è ricompreso nel contratto. Ipotizzando invece che il contribuente acquisti lui direttamente i materiali da una ditta X, per poi far eseguire i lavori da Y, il 10% non sarà applicato sull’acquisto, ma solo sui lavori.
IVA 10%: regole particolari sui beni significativi
C’è poi la questione dei cosiddetti “beni significativi” che delimitano in pratica una sorta di enclave nel regolamento IVA. Tali beni sono individuati dal Dm del 29 dicembre ‘99 e sono, nello specifico: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza. In questi casi sull’acquisto del bene l’IVA al 10% non viene applicata per intero ma “soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione”, e sempre a condizione che la ditta da cui sono stati acquistati i beni è la stessa che poi verrà a installarli. Ciò significa che nel caso dei suddetti beni, la quota del prezzo di acquisto assoggettata ad aliquota agevolata sarà al massimo quella che coincide col servizio di manodopera, mentre sulla quota eccedente si applicherà l’Iva al 22%.
Volendo quindi fare un esempio pratico, se l’installazione di un condizionatore ammonta a 500 euro, mentre per il semplice acquisto se ne sono pagati 1.000, l’Iva al 10% sarà applicata su tutti i 500 euro dell’installazione, più su 500 – dei 1.000 complessivi – spesi per l’acquisto. Sui restanti 500 euro dell’acquisto si applicherà invece l’Iva ordinaria al 22%. Riguardo infine alle modalità di fatturazione degli interventi agevolati, il prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare in fattura, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi. Questi dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal calcolo risulti che l’intero valore del bene significativo deve essere assoggettato ad aliquota ridotta.
FONTE CAF ACLI