Regime forfettario invariato: nessuna novità rispetto al 2020
Il regime dei forfettari, su cui la manovra del 2020 aveva introdotto delle modifiche rispetto al 2019, resta invece così com’è nel passaggio al 2021. Nessuna novità, nessuna modifica sull’impianto che già conoscevamo.
Regime Forfetario: quali vantaggi comporta?
Ricordiamo anzitutto che il regime permette – nei primi 5 anni – un’imposta fissata al 5% (sostitutiva quindi della tassazione ordinaria) sul reddito imponibile dell’attività. Reddito che però non va conteggiato per intero, cioè complessivamente, ma secondo quote percentuali fissate a priori (forfettarie, appunto) che variano in base alla macro-categoria nella quale l’attività si colloca (tecnicamente si chiamano coefficienti di redditività). Passato poi il primo quinquennio, l’aliquota agevolata del 5%, stanti i requisiti di partenza, si alzerebbe dal 5 al 15 per cento (ovviamente le sedi CAF ACLI Sevice Roma svolgono consulenza sulla possibilità o meno di aderire al regime di favore).
Regime Forfetario: chi può richiederlo?
Posto allora che la Manovra 2021 non ha introdotto nessuna novità, vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni di accesso al regime di favore:
- nel 2020 è stata aggiunta (rispetto al 2019) la condizione di accesso al regime rappresentata dal limite di 20mila euro lordi di spese sostenute – nell’anno precedente – per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e quelle per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari; requisito che in realtà, anche se con tetto decisamente più basso (5mila euro lordi), è già stato in vigore negli anni passati, prima di essere appunto soppresso nel solo 2019;
Inoltre è necessario che nell’anno d’imposta precedente:
- l’attività intrapresa non abbia totalizzato ricavi o compensi superiori a 65mila euro;
- l’ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell’imprenditore o dei suoi familiari, non sia stato superiore a 20mila euro lordi.
Regime Forfetario: chi non può richiederlo?
Viceversa, sul versante delle condizioni di esclusione, è previsto che non potranno avvalersi del regime forfettario:
- i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui intendano godere del regime di favore abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro, paletto però che decadrebbe se in quello stesso anno il rapporto di lavoro è cessato e sempre che non sia stato percepito un reddito di pensione, che essendo una tipologia di reddito assimilata al lavoro dipendente rientrerebbe comunque nel conteggio ai fini del raggiungimento del suddetto limite di 30mila euro;
- coloro che già godono di preesistenti regimi speciali ai fini dell’Iva o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato Ue o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo (“non residenti Schumacker”)
- coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- coloro che partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni;
- coloro che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro, a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato.